Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CAGLIARI il 15/06/1972 NOME nato a CAGLIARI il 27/03/1976
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contesta
la qualificazione giuridica del fatto così come operata dl giudice di Appello, è
meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
che la sentenza impugnata, alle pagine 5-6, ha correttamente ritenuto
integrata la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. sulla scorta delle pluri risultanze probatorie, le quali danno contezza del ritrovamento di un asciugamano
provento di furto presso l’abitazione degli imputati, i quali non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile in ordine alla provenienza dello stesso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch’esso comune ad entrambi
i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (anche in questo proposito, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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