Ricorso inammissibile per motivi generici: un errore che costa caro
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di riesaminare una decisione, ma può anche comportare significative sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti, pena la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato in primo grado, vedeva il suo appello dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello per tardività, ovvero per essere stato presentato oltre i termini di legge. Non arrendendosi, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro questa decisione. Tuttavia, invece di contestare le ragioni giuridiche per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto tardivo il suo gravame, basava il suo ricorso su una generica contestazione della sua responsabilità penale.
La decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti all’oggetto della decisione impugnata. In questo caso, l’oggetto non era la colpevolezza o meno dell’imputato, ma la correttezza della pronuncia di inammissibilità per tardività emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato avrebbe dovuto spiegare perché, secondo lui, l’appello era stato depositato nei termini, e non ribadire le sue ragioni di innocenza.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è chiara: il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché ignorava completamente il contenuto della pronuncia impugnata. Un ricorso efficace deve contenere ‘una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano’ e ‘congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. Attaccare la decisione di merito sulla responsabilità, quando il problema era puramente procedurale (la tardività), equivale a non presentare alcun motivo valido. Questa mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile e impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno sottolineato che non si può ritenere che chi propone un ricorso con vizi così evidenti agisca senza colpa. In pratica, presentare un appello palesemente infondato o proceduralmente errato non è un esercizio del diritto di difesa privo di conseguenze, ma un’azione che comporta una precisa responsabilità economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non pertinenti alla decisione impugnata. Invece di contestare la declaratoria di tardività dell’appello, il ricorrente ha genericamente discusso la propria responsabilità, senza affrontare la specifica questione procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare la propria colpevolezza per presentare un ricorso valido?
No. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che contestino puntualmente le ragioni, sia di fatto che di diritto, esposte nella sentenza che si sta impugnando. Una generica protesta di innocenza non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1401 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 03/03/1992
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza considerare il contenuto della pronuncia impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, deduce un motivo generico sulla pronuncia di responsabilità senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che l giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.