Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16579 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 16/01/1975
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronunci di primo grado con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui agli art
624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntu enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rife
motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, la ricorrente prospetta questioni consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza ch
inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruit ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; S
3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 de sentenza impugnata); che la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cu
all’art. 62, n. 4, cod. pen. è meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le qua la ricorrente non si è effettivamente confrontata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente