Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona l’appello generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Quando un appello si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti, il rischio di vederlo dichiarato ricorso inammissibile è molto alto, con conseguenze economiche significative per il proponente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini tra un legittimo diritto di impugnazione e un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione una sentenza senza addurre nuovi e validi motivi.
Questo articolo analizza il provvedimento, spiegando perché la genericità dei motivi conduce all’inammissibilità e quali sono le implicazioni per chi si avventura in un ricorso privo dei requisiti di legge.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, che avevano confermato il suo giudizio di responsabilità. Sentendosi leso, decideva di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
L’obiettivo del ricorso era ottenere un riesame della propria posizione, sperando in un annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è rivelata controproducente.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti fondamentali per poter essere discusso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: il ricorso era generico e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato del ricorrente non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi procedurali specifici, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. I giudici supremi hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per disattendere tali profili, rendendo il nuovo tentativo di appello un’inutile ripetizione.
L’inammissibilità del ricorso ha fatto scattare due conseguenze automatiche:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare i costi del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta una condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione si basa sul principio, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186 del 2000), che chi propone un ricorso inammissibile, determinando colpevolmente un aggravio del lavoro giudiziario, deve subirne le conseguenze economiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma diventa anche dannoso dal punto di vista economico. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere mirate, specifiche e fondate su vizi concreti della decisione, non su una generica insoddisfazione per l’esito del processo. Per i professionisti legali, ciò implica la necessità di uno studio approfondito della sentenza d’appello per individuare reali motivi di censura, evitando di presentare ricorsi destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico e una mera ripetizione di motivi di censura che erano già stati esaminati e respinti con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “generico e meramente riproduttivo”?
Significa che l’atto di impugnazione non presenta motivi di critica specifici e nuovi contro la sentenza, ma si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio, senza attaccare la logica della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 12/04/1977
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagl e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da della sentenza impugnata), ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.