Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Uno di questi è la specificità dei motivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Analizziamo insieme la decisione per capire perché un’impugnazione non può basarsi su lamentele vaghe.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento Specifico
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, ma, come vedremo, lo faceva in modo non sufficientemente dettagliato per superare il vaglio della Cassazione. Le doglianze riguardavano sia la mancata applicazione di cause di non punibilità, sia l’entità della pena inflitta.
Tuttavia, l’atto di impugnazione mancava di quella concretezza e precisione che la legge richiede, trasformandosi in una mera lamentela generica piuttosto che in una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’impugnazione.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che vi fosse un profilo di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi riconducibili alla genericità dell’atto.
Genericità sulle Cause di Non Punibilità e sull’Art. 131 bis c.p.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico per l’assenza di una ‘puntuale specificazione di cause di non punibilità’. Il ricorrente si era limitato a menzionarle senza indicare concretamente quali fossero e perché avrebbero dovuto essere applicate nel suo caso. Inoltre, la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto) era già stata oggetto di una ‘precisa confutazione’ nella sentenza d’appello, e il ricorso non offriva nuovi o specifici argomenti per superare quella motivazione.
La Censura sulla Pena e le conseguenze del ricorso inammissibile
In secondo luogo, anche la critica relativa alla pena è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha osservato che non vi era un corrispondente e specifico motivo di gravame sull’entità della sanzione. La doglianza era, ancora una volta, generica e priva di ‘ogni deduzione sulla inadeguatezza della pena’. I giudici hanno sottolineato che, peraltro, la sanzione era vicina ai minimi edittali e la sentenza impugnata ne aveva dato adeguata contezza.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di specificità che grava su chi intende impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario articolare critiche precise, tecniche e giuridicamente fondate, confrontandosi punto per punto con le motivazioni della sentenza che si contesta. Un ricorso generico non solo è destinato a essere dichiarato inammissibile, impedendo un esame nel merito, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, quale risarcimento per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, sia nella richiesta di applicazione di cause di non punibilità (come l’art. 131 bis c.p.) sia nella censura sulla pena, mancando di una puntuale e specifica argomentazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa riscontrata nella proposizione del ricorso.
È sufficiente lamentarsi della pena in modo generico per ottenere una sua revisione?
No, la Corte ha stabilito che la censura sulla pena è inammissibile se non è supportata da un gravame specifico e da deduzioni precise sulla sua inadeguatezza. Una lamentela generica non è sufficiente, soprattutto se la pena è già vicina ai minimi di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 02/10/1998
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso per conto di NOME COGNOME è del tutto generico in assenza di una puntuale specificazione di cause di non punibilità che non sarebbero state considerate e in assenza di corrispondente gravame, laddove la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. incontra precisa confutazione. Quanto alla censura sulla pena è anche essa inammissibile in assenza di alcun gravame sulla pena come desumibile dal riepilogo dei motivi di impugnazione mai contestato, e in presenza di un motivo ancora una volta generico in assenza di ogni deduzione sulla inadeguatezza della pena, peraltro vicina a i minimi e di cui la sentenza complessivamente considerata dà contezza.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.