Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti dell’Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando un’impugnazione viene giudicata un ricorso inammissibile, una vera e propria barriera che impedisce al giudice di esaminare le ragioni della parte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un appello può essere considerato ‘generico’ e, di conseguenza, respinto senza entrare nel vivo della questione.
I Fatti del Caso: La Duplice Decisione del Tribunale
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa da un Giudice di Pace per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello. Il Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, dichiarava l’appello inammissibile. La particolarità di questa decisione risiedeva nella sua duplice motivazione. Da un lato, il giudice rilevava un vizio formale nell’atto di appello; dall’altro, entrava comunque nel merito della questione, affermando che, anche superato il vizio formale, le doglianze dell’appellante erano infondate e la sentenza di primo grado sarebbe stata comunque confermata.
Il Ricorso inammissibile in Cassazione e la Mancata Contestazione
Contro la decisione del Tribunale, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme procedurali. Tuttavia, la difesa concentrava le proprie critiche esclusivamente sulla prima parte della motivazione del Tribunale, quella relativa al vizio formale, tralasciando completamente di contestare la seconda, ovvero la valutazione negativa sul merito delle doglianze. Questa omissione si è rivelata fatale. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché ‘generico’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale: quando una decisione si fonda su più ragioni autonome e distinte (le cosiddette rationes decidendi), l’atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve contestarle tutte. Se anche una sola delle ragioni non viene criticata, essa è sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo di fatto inutile l’esame delle altre censure. Nel caso di specie, l’appellante non aveva speso una parola per contestare l’argomentazione del Tribunale secondo cui, nel merito, l’appello sarebbe stato comunque respinto. Di conseguenza, anche se la Cassazione avesse dato ragione all’imputata sul vizio formale, la decisione di inammissibilità del Tribunale sarebbe rimasta valida sulla base della seconda, non contestata, motivazione. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato privo di specificità e quindi inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Appello Efficace
Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione completi e specifici. Non è sufficiente individuare un potenziale errore nella sentenza che si intende appellare; è necessario analizzare in profondità tutte le argomentazioni del giudice e formulare critiche puntuali per ciascuna di esse. Un appello ‘pigro’ o parziale, che trascura una delle rationes decidendi, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse. Un’ultima nota interessante riguarda la mancata condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella proposizione del ricorso, poiché il dispositivo della sentenza d’appello si limitava a dichiarare l’inammissibilità, senza menzionare il rigetto nel merito, creando così una potenziale ambiguità che ha giustificato l’ulteriore gravame.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘generico’, in quanto non contestava una delle due autonome ragioni (‘rationes decidendi’) su cui si fondava la decisione del Tribunale, rendendo la sua impugnazione priva di interesse concreto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che le argomentazioni presentate sono vaghe e non si confrontano in modo specifico e puntuale con tutte le motivazioni giuridiche che sorreggono la sentenza impugnata. Un ricorso è generico quando omette di criticare una delle ragioni decisive della sentenza.
Perché la ricorrente non è stata condannata a pagare una sanzione alla Cassa delle ammende?
La Corte ha escluso la condanna alla sanzione perché ha ritenuto non sussistente la ‘colpa’ nella proposizione del ricorso. Il dispositivo della sentenza impugnata menzionava solo la declaratoria di inammissibilità, senza fare riferimento al rigetto nel merito, e questa formulazione poteva giustificare il tentativo di ricorrere in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PAGANI il 21/12/1975
avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano in data 19 maggio 2023 in relazione al delitto di cui all’art. 612 cod. pen.;
– che avverso l’illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, denunciando l’inosservanza della norma di cui all’art. 571 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso è generico, essendo affidato a deduzioni che non si confrontano affatto con la seconda delle rationes decidendi del provvedimento impugnato: ossia, con quella che, al di là del vizio formale dell’atto di appello, ha rigettato nel merito le doglianze di grav ritenendo, per le ragioni ampiamente argomentate nel provvedimento stesso (cfr. pag. 4), che «la vicenda oggetto di contestazione avrebbe imposto una pronuncia confermativa della sentenza di primo grado»;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistendo colpa della ricorrente nella proposizione del ricorso, dal momento che il dispositivo della sentenza impugnata consta della sola dichiarazione di inammissibilità dell’appello, non deve disporsi la condanna della stessa al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente