Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare critiche puntuali e circostanziate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua manifesta genericità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le gravi conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’appellante lamentava, tra le altre cose, un vizio di motivazione nella decisione di secondo grado. Tuttavia, il suo ricorso si limitava a enunciare il presunto difetto senza fornire alcuna specificazione o confronto diretto con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello. Inoltre, durante il processo, l’imputato aveva rinunciato al primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del reato, concentrandosi unicamente sul trattamento sanzionatorio, ma senza dedurre elementi specifici a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 14 marzo 2025, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. I giudici hanno qualificato l’impugnazione come “manifestamente infondata” e “completamente generica”. La Corte ha evidenziato che invocare un vizio di motivazione senza indicare con precisione il punto della decisione impugnata e le ragioni della critica equivale a non presentare alcun motivo valido. Un ricorso inammissibile è la naturale conseguenza di un atto che non permette alla Corte di comprendere dove risieda l’errore del giudice precedente. L’assenza di una critica specifica alla struttura logico-argomentativa della sentenza d’appello ha reso l’impugnazione un mero atto di dissenso, privo dei requisiti tecnici richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Alla base della declaratoria di inammissibilità vi è il principio cardine secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare i fatti. Per questo motivo, chi ricorre in Cassazione ha l’onere di indicare in modo chiaro e specifico le presunte violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere. La sua critica è rimasta vaga, senza mai confrontarsi con la “articolata spiegazione della conclusione decisoria” fornita dalla Corte d’Appello. La rinuncia a un motivo di ricorso, unita alla genericità dell’unico motivo residuo, ha definitivamente sigillato l’esito del processo. La Corte ha quindi applicato la sanzione prevista per i ricorsi inammissibili: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non può essere superficiale o limitarsi a formule di stile. È un’attività tecnica che richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e l’individuazione di critiche precise, pertinenti e argomentate. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti, capaci di tradurre le doglianze del proprio assistito in motivi di ricorso specifici e legalmente fondati, evitando così una pronuncia di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando invoca un vizio, come la mancanza di motivazione, senza specificare su quale punto della decisione impugnata si concentra la critica e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Cosa significa rinunciare a un motivo di ricorso?
Significa che il ricorrente decide di non portare più avanti una specifica doglianza presentata nell’atto di impugnazione. Questo può indebolire la strategia difensiva complessiva se i motivi restanti non sono sufficientemente solidi o specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13033 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/01/1970
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è manifestainente infondato in quanto completamente generico laddove invoca il vizio di mancanza di motivazione senza alcuna specificazione sul punto a fronte di articolata spie3.: zione della conclusione decisoria. Ancora prima rilevato che vi è stata rinunzia EI rimo motivo circa la qualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 con accogliinento del secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, senza quindi alcuna dedu.ione in punto di responsabilità cui poter accordare la lamentela, di cui al mero ti .:o o del motivo di ricorso e come tale in alcun modo specificata, circa la Driessa motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inannmissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle annnnen:11:
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
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