Ricorso Inammissibile: La Guida Completa all’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre spunti cruciali sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati da due individui, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza di condanna. Esaminiamo nel dettaglio i fatti, la decisione e le motivazioni che hanno portato a questo esito.
I Fatti alla Base del Ricorso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo con una sentenza del febbraio 2024, hanno presentato ricorso per Cassazione. I ricorsi si basavano principalmente su tre motivi. I primi due contestavano la valutazione delle prove, in particolare il riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese e l’attendibilità delle loro dichiarazioni. Il terzo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, sollevava la questione dell’estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione.
I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Corte di Cassazione di rivalutare elementi di fatto già ampiamente discussi e decisi dal giudice d’appello, senza però introdurre nuove e specifiche critiche alla logicità o alla correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. La decisione, presa in camera di consiglio, si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi proposti, che non superano il vaglio di ammissibilità richiesto per accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i vari motivi di ricorso e spiegando per ciascuno le ragioni dell’inammissibilità. Questa sezione è fondamentale per comprendere gli errori da evitare nella redazione di un ricorso.
Genericità dei Motivi sul Riconoscimento
Il primo motivo, relativo al riconoscimento fotografico, è stato giudicato generico perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la valutazione della credibilità di una persona offesa è una questione di fatto, di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di legittimità non può riesaminare le prove, ma solo verificare se la motivazione della sentenza sia priva di contraddizioni manifeste o di vizi logici, circostanze non riscontrate nel caso di specie. Anche il secondo motivo di uno dei ricorrenti è stato ritenuto privo di specificità, in quanto non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni del giudice d’appello sull’attendibilità dei testimoni e sul tempo trascorso tra il fatto e il riconoscimento.
Il Calcolo Errato della Prescrizione
Anche il motivo relativo alla prescrizione del reato è stato considerato manifestamente infondato. I ricorrenti avevano calcolato i termini di prescrizione senza tenere conto di elementi fondamentali. In primo luogo, non avevano considerato i periodi di sospensione del processo, che nel caso specifico ammontavano a 5 mesi e 28 giorni, un periodo che deve essere aggiunto al termine ordinario di prescrizione. In secondo luogo, per uno dei ricorrenti, non erano stati considerati gli aumenti di pena derivanti dalla recidiva specifica e reiterata, che allungano ulteriormente i tempi necessari per l’estinzione del reato. Questo errore di calcolo ha reso il motivo del tutto privo di fondamento.
Conclusioni: Lezioni Pratiche da un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi cardine del processo penale di legittimità. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. Deve, invece, contenere critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale, per la difesa, effettuare un’analisi rigorosa della sentenza d’appello e dei termini processuali, come quello della prescrizione, per evitare di incorrere in errori che precludono l’accesso al giudizio della Suprema Corte.
Perché il motivo di ricorso sul riconoscimento fotografico è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la logica della motivazione della sentenza impugnata. La valutazione della credibilità dei testimoni è una questione di fatto riservata al giudice di merito.
Quale errore è stato commesso nel calcolo della prescrizione?
I ricorrenti non hanno tenuto conto dei periodi di sospensione del processo (in questo caso, 5 mesi e 28 giorni) che vanno aggiunti al termine di prescrizione. Inoltre, per uno di loro, non sono stati considerati gli aumenti dovuti all’applicazione della recidiva specifica e reiterata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 13/07/1961
NOME nato a PALERMO il 08/06/1984
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, relativo al riconoscimento fotografico, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha motivato in ordine alla linearità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e relativ riscontri (cfr. pagg. 2-3), applicando correttamente il consolidato principio secondo cui «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie;
osservato che parimenti privo di specificità e, pertanto, non consentito risulta il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME che non si confronta con quanto affermato dal giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, a pag. 3 della sentenza impugnata sia con riferimento al tempo intercorso tra reato e riconoscimento, sia con riferimento alla attendibilità delle persone offese;
ritenuto che i motivi dei due ricorsi sulla estinzione per prescrizione della truffa, sono manifestamente infondati poiché non considerano i periodi di sospensione, (per 5 mesi e 28 giorni), incidenti sul computo (19 aprile 2024), né (per NOME COGNOME) gli aumenti per l’applicata recidiva specifica e reiterata;
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024.