Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere valida. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti nel grado di giudizio precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Meramente Ripetitivo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. Il primo motivo contestava la sussistenza stessa del reato e, di conseguenza, la sua responsabilità penale. Il secondo motivo, invece, si concentrava sulla pena inflitta, lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Gli Ermellini, esaminato il caso, hanno emesso un’ordinanza che ha tagliato corto con le aspirazioni del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la misura della pena), ma si è fermata a un livello preliminare, di carattere puramente procedurale. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata netta e lineare. I giudici hanno rilevato che i due motivi di ricorso erano ‘totalmente generici’. In pratica, l’atto presentato alla Cassazione non era altro che una ‘mera riproposizione delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello’. La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto tali argomentazioni con una ‘motivazione adeguata’.
Il punto fondamentale, sottolineato dalla Cassazione, è che il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’appello. Deve, invece, confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune, contraddizioni o violazioni di legge. Riproporre le stesse tesi, senza spiegare perché la risposta del giudice precedente sia stata errata, rende l’impugnazione generica e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per chi si rivolge alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è indispensabile articolare una critica puntuale e argomentata, che dialoghi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. È un monito per gli operatori del diritto a redigere atti di impugnazione che siano non solo formalmente corretti, ma sostanzialmente pertinenti e specifici.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano totalmente generici e rappresentavano una mera riproposizione delle argomentazioni difensive già presentate nell’atto di appello e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
Quali erano gli argomenti principali presentati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la sussistenza del reato, la propria responsabilità penale e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 20/03/1985
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi, attinenti alla sussistenza del reato e quindi della responsabilità per la commissione dello stesso da parte dell’imputato nonché alla pena, sotto il prisma della indebita mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono totalmente generici in quanto rappresentano la mera riproposizione delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello, già respinte con motivazione adeguata della Corte d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.