Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/02/1982
avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
I dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/11/2020 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 5, d. Igs. 4
dicembre 2015, n. 204 e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda.
2. Rilevato che propone appello – poi convertito in ricorso per cassazione – l’imputato, chiedendo l’assoluzione dal reato.
3. Rilevato che l’impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato – NOME COGNOME del foro di Torre Annunziata – non iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione, ex
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l’impugnazione stessa sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma 3,
cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie); per
costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 177108)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025
sigliere estensore II
Il Presidente