Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello di Merito
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere la distinzione tra questioni di merito e questioni di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un appello, se mal impostato, possa essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese aggiuntive. L’ordinanza analizza un caso in cui l’appellante ha tentato di rimettere in discussione elementi fattuali già valutati dal giudice di primo grado, scontrandosi con i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
I fatti traggono origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per una violazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione. All’imputato era stata inflitta la sola pena dell’ammenda. In base a quanto previsto dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, quando l’appello riguarda sentenze che comminano la sola pena pecuniaria, l’atto viene trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione per essere trattato come ricorso.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato appello cercando di ottenere una revisione della decisione. Le sue argomentazioni, tuttavia, si sono concentrate su aspetti puramente di merito.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Solo Questioni di Merito
L’impugnazione presentata alla Suprema Corte si basava essenzialmente su due punti:
1. La buona fede dell’imputato: il ricorrente ha tentato di prospettare nuovamente la propria buona fede, un argomento già esaminato e respinto dal Tribunale nel giudizio di primo grado.
2. La riduzione della sanzione: è stata richiesta una diminuzione del trattamento sanzionatorio applicato.
La Corte di Cassazione ha prontamente rilevato che entrambe le doglianze sono “censure esclusivamente di merito”. Questo significa che riguardano la valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta unicamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che non può essere oggetto del giudizio di legittimità, proprio della Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le stesse prove e argomentazioni fattuali. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il processo si sia svolto nel rispetto delle regole procedurali.
Nel caso di specie, chiedere alla Cassazione di rivalutare la buona fede o di ricalcolare la pena significa chiederle di compiere un’operazione che le è preclusa. Il Tribunale aveva già motivato la sua decisione su questi punti e il ricorso non ha evidenziato alcun vizio di legge (come un errore di interpretazione della norma o un difetto di motivazione) in quella decisione. Di conseguenza, le doglianze sono state ritenute “inidonee a radicare un giudizio di legittimità”.
Conclusioni: L’Importanza della Corretta Impostazione del Ricorso
L’ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. È cruciale che il ricorso per cassazione sia fondato su vizi di legittimità e non su una semplice riproposizione di argomenti di fatto. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione del giudice di merito senza denunciare una specifica violazione di legge è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le conseguenze non sono banali: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese processuali e a versare una somma significativa (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore tecnico e la consapevolezza dei limiti specifici del giudizio della Corte di Cassazione.
Perché l’appello è stato trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione?
L’appello è stato trasmesso direttamente alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, perché la sentenza di primo grado aveva irrogato all’imputato la sola pena dell’ammenda.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva esclusivamente censure di merito, come la discussione sulla buona fede dell’imputato e la richiesta di riduzione della pena. Tali questioni non rientrano nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26711 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 06/06/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all’imputato la sola pena dell’ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all’art. 1161 cod. nav.;
rilevato che l’impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare nuovamente la buona fede del COGNOME (questione esaminata e disattesa dal Tribunale) e a sollecitare una riduzione del trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente