Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 08/04/1981
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, c la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per
contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975 e deduce la mancanz motivazione in punto di lamentata assenza di prova della condotta materiale
detenzione dell’arma, che si assume essere stata rinvenuta casualmente luogo dell’aggressione e, dunque, per un tempo tale da non poter integrar
fattispecie penale contestata;
rilevato che il motivo è non consentito, perché reiterativo di ana adeguatamente vagliato dal Giudice di appello e, comunque, manifestamente
infondato;
ritenuto, invero che la Corte territoriale – nel rispondere alla pedi censura di appello – ha chiarito (p. 3) che, secondo la narrazione delle pe
offese, l’imputato si era recato presso la loro abitazione già munito del ferro;
considerato che il ricorso non si confronta con le argomentazioni con quali il Giudice di appello ha motivato la sicura disponibilità da par ricorrente dell’oggetto atto a offendere e invoca una non consentita ril delle risultanze probatorie, riproducendo nel ricorso stralci di depos testimoniali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pfeidente