Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza n. 2732/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non generiche lamentele.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo legale, ha adito la Suprema Corte di Cassazione per contestare la decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come inammissibile. La ragione è netta: il ricorso era fondato su un ‘motivo aspecifico’. In pratica, l’atto si limitava a formulare ‘generiche affermazioni di principio’ e conteneva un ‘incomprensibile riferimento a maltrattamenti subiti dal ricorrente’.
Secondo i giudici, il ricorso mancava degli elementi essenziali:
1. Omissione dell’indicazione del capo della sentenza impugnata: Non era chiaro quale parte specifica della decisione della Corte d’Appello si intendesse contestare.
2. Mancanza di confronto critico: Il ricorrente non si è confrontato in modo argomentato con le motivazioni della sentenza di secondo grado, la quale, secondo la Cassazione, aveva adeguatamente giustificato la responsabilità dell’imputato senza incorrere in vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche. Deve, al contrario, costituire una critica mirata e ragionata alla decisione che si contesta. L’atto di ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori specifici, siano essi di fatto o di diritto. Un ricorso che si limita a enunciazioni vaghe, senza individuare il punto della decisione che si ritiene errato e le ragioni di tale errore, non assolve alla sua funzione e, pertanto, non può essere esaminato. La Corte sottolinea che la precedente sentenza era ben argomentata, e il ricorso non è riuscito a scalfire la solidità logico-giuridica di quella decisione, rendendo l’impugnazione del tutto sterile. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità è stata una scelta obbligata.
Conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo priva il ricorrente della possibilità di vedere riesaminato il proprio caso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento riafferma che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando appelli pretestuosi o mal formulati che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è basato su un motivo aspecifico, ovvero quando omette di indicare con precisione a quale parte della sentenza si riferisce e non si confronta criticamente con le motivazioni della decisione impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
È sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia per un ricorso valido?
No. Secondo la Corte, generiche affermazioni di principio o riferimenti incomprensibili a presunti torti subiti, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza, non costituiscono un motivo valido e rendono il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico che, al di là generiche affermazioni di principio e di un incomprensibile riferimento a maltrattamenti sub dal ricorrente, omette di indicare a quale capo della sentenza si riferisca l’impugnazione e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico giuridico, ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità dell’imputato (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.