Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di tentato furto aggravato, ha rideterminato la pena inflitta all’appellante in mesi sei di reclusione;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine all’attendibilità dell’individuazi fotografica e della ricognizione posta a base della decisione – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen. perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare i ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Considerato, in particolare, che il ricorrente non ha fatto altro che reiterare le stess doglianze che la Corte distrettuale ha logicamente e correttamente affrontato, evidenziando che il riconoscimento dell’imputato discende sia dall’individuazione da parte del personale di p.g. attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, sia dal riconoscimento effettuato dal direttore dell’esercizio, atti confluiti nell’annotazione di p che la parte, accedendo al rito abbreviato, ha accettato di utilizzare, non trattandosi quanto al secondo riconoscimento (per il primo il problema non si pone) di inutilizzabilità patologica (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273345).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.