Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello della Parte Civile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine a un’azione legale, evidenziando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il ricorso presentato dalla parte civile contro una doppia sentenza di assoluzione, sottolineando principi fondamentali della procedura penale che ogni operatore del diritto deve conoscere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato su querela della parte civile, che accusava un’altra persona di un reato previsto dall’articolo 392 del codice penale. L’imputata era stata assolta sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello di Catania, in particolare, aveva confermato l’assoluzione basando la propria decisione su una valutazione approfondita delle dichiarazioni rese dalla stessa parte civile, evidenziandone la palese contraddittorietà. Nonostante la doppia pronuncia conforme, la parte civile decideva di proseguire la propria battaglia legale, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, cioè non stabilisce se l’imputata fosse colpevole o innocente. Si ferma, invece, a un livello procedurale, constatando che il ricorso presentato mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato. La Corte ha applicato un principio cardine del nostro ordinamento: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolare le proprie critiche in modo specifico, puntuale e pertinente rispetto alle motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha individuato due vizi principali nel ricorso, che ne hanno determinato l’inammissibilità:
1. Aspecificità: Il ricorrente non ha mosso alcuna obiezione concreta e mirata contro le ragioni dell’assoluzione. La Corte d’Appello aveva dettagliatamente argomentato l’inattendibilità del racconto della parte civile a causa di forti contraddizioni. Il ricorso, invece di smontare punto per punto tale ragionamento, si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti in modo generico.
2. Reiterazione: Il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano già vagliato e disatteso le argomentazioni della parte civile con motivazioni ritenute dalla Cassazione corrette, puntuali, coerenti e prive di vizi logici.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma quello di un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni, specialmente in Cassazione, non possono essere tentativi generici di ribaltare una decisione sfavorevole. Devono essere strumenti tecnici, fondati su vizi specifici della sentenza impugnata, altrimenti il rischio è quello di veder naufragare le proprie ragioni per un vizio procedurale, con un ulteriore aggravio di spese.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non muoveva alcuna obiezione puntuale avverso le ragioni della sentenza di assoluzione, e ‘reiterativo’ di profili già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Su quale elemento si basavano le sentenze di assoluzione del primo e del secondo grado?
Le sentenze di assoluzione si basavano sulla ‘contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente’, ovvero della stessa parte civile che aveva promosso l’azione penale. I giudici di merito hanno ritenuto inattendibile il suo racconto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME parte civile nel procedimento penale promosso ai danni di NOME COGNOME, assolta dall’imputazione di cui all’art 392 cp con duplice valutazione conforme in primo e secondo grado;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché aspecifico – in quanto nulla obietta avvers ragioni dell’assoluzione sinteticamente evocate dalla Corte di appello con riguardo al contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, approfonditamente argomentate dal sentenza appellata- oltre che reiterativo di profili di censura, riguardanti la riferibilità al della condotta contestata, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito c argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coe con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.