Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici per impugnare una decisione
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un procedimento può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate al giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico e non focalizzato sulla reale motivazione della sentenza impugnata è destinato al fallimento. Analizziamo questo caso per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso: Dagli Arresti Domiciliari alla Revoca del Permesso
Un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) un permesso speciale. Poteva allontanarsi dalla propria abitazione per due ore, due volte a settimana, per far fronte a ‘indispensabili esigenze di vita’.
Tuttavia, il Pubblico Ministero non ha condiviso questa valutazione e ha proposto appello. Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello, ha revocato il permesso concesso. La ragione? Le affermazioni dell’imputato riguardo all’impossibilità dei suoi familiari (la moglie residente in un’altra città e la figlia neo-mamma con un lavoro impegnativo) di assisterlo non erano state adeguatamente documentate e provate.
La Difesa e il Ricorso inammissibile in Cassazione
Sentendosi leso, l’imputato ha presentato, tramite i suoi difensori, ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale era la presunta mancanza e illogicità della motivazione del Tribunale del riesame. La difesa sosteneva che il Tribunale non avesse considerato il mutamento della situazione di fatto, ribadendo le difficoltà dei familiari nell’assisterlo.
È qui che si è manifestato il problema cruciale. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in precedenza, senza però attaccare il cuore della decisione del Tribunale del riesame: la mancata prova documentale di tali difficoltà. In pratica, la difesa ha ignorato il punto centrale della motivazione, rendendo il proprio ricorso inammissibile per aspecificità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta. Ha spiegato che un ricorso non può limitarsi a essere generico o a ripetere le stesse doglianze. Per essere valido, deve instaurare un confronto critico e specifico con le argomentazioni logico-giuridiche della decisione che si intende impugnare.
Nel caso specifico, il Tribunale del riesame aveva basato la sua decisione sulla carenza probatoria. Il ricorso avrebbe dovuto contestare questo specifico punto, magari dimostrando che le prove erano state fornite e ignorate, oppure che era impossibile fornirle. Invece, i difensori hanno ‘sorvolato’ su questo aspetto, rendendo l’impugnazione priva della necessaria correlazione tra le critiche mosse e la decisione criticata.
La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui sono inammissibili i ricorsi fondati su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice precedente.
Le Conclusioni: Conseguenze e Lezioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella determinazione della causa di inammissibilità.
Questa sentenza offre una lezione importante: in un processo, non basta avere ragione, bisogna anche saperla dimostrare e, soprattutto, saper contestare in modo puntuale e specifico le decisioni avverse. Un ricorso generico, che non entra nel merito della motivazione del giudice, è un’arma spuntata destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’. La difesa non ha contestato il punto centrale della motivazione della decisione precedente (la mancata prova delle difficoltà familiari), ma si è limitata a riproporre genericamente le stesse argomentazioni già respinte.
Cosa aveva deciso il Tribunale del riesame per motivare la revoca del permesso?
Il Tribunale del riesame aveva revocato il permesso perché aveva ritenuto che le affermazioni difensive, relative all’impossibilità dei familiari di assistere l’imputato per le sue esigenze di vita, non fossero state documentate né provate in modo adeguato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13978 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 26/10/2023, in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma, revocava l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per provvedere alle indispensabili esigenze di vita nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, concessa a NOME COGNOME con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22/9/2023.
L’imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la mancanza e la illogicità della motivazione, evidenziando che l’ordinanza impugnata non ha tenuto in debita considerazione del mutamento della situazione di fatto. Evidenzia in proposito che la moglie dell’imputato, vivendo a Roma, non è nelle condizioni di recarsi in
Arezzo, ove il COGNOME è ristretto in regime di arresti domiciliari e che la figli essendo divenuta madre ed osservando turni di lavoro particolarmente gravosi, non è più in condizione di occuparsi dell’odierno ricorrente.
Il ricorso è inammissibile, atteso che l’unico motivo cui è affidato non è consentito dalla legge, perché aspecifico. Invero, i difensori non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza, che ha ritenuto non documentate le asserzioni difensive in ordine alla impossibilità per i familiari di provvedere al indispensabili esigenze di vita del COGNOME. Trattasi del nucleo centrale del percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale del riesame, sul quale il ricorso sorvola, ignorandolo.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024.