Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza di un motivo di appello possano portare a una declaratoria di inammissibilità e a pesanti condanne accessorie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge penale, in particolare con riferimento al calcolo dei termini di prescrizione del reato. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva correttamente applicato le norme sulla recidiva e sull’interruzione della prescrizione.
L’imputato sosteneva che il termine di prescrizione fosse già maturato, chiedendo di conseguenza l’annullamento della condanna. La questione centrale, quindi, non era la sua colpevolezza, ma un aspetto puramente tecnico-giuridico legato al decorso del tempo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione della prescrizione, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. I giudici hanno stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. Aspecificità del motivo: Il ricorso è stato giudicato “del tutto aspecifico”. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano generiche e non si confrontavano direttamente con le specifiche argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, aveva dedicato una parte della sua motivazione (citata come “pagina 5”) a spiegare dettagliatamente, passaggio per passaggio, il calcolo che portava a stabilire la data di scadenza della prescrizione. Il ricorso, invece di contestare punto per punto quel calcolo, si era limitato a enunciazioni generiche, ignorando di fatto la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve demolire le fondamenta della decisione precedente, non limitarsi a riproporre le proprie tesi in astratto.
2. Manifesta infondatezza: Oltre alla genericità, il motivo è stato ritenuto “manifestamente infondato”. Le argomentazioni legali proposte dall’imputato erano in “palese contrasto” non solo con la normativa vigente ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. In pratica, la tesi difensiva era così debole e contraria ai principi affermati dalla stessa Cassazione in innumerevoli precedenti, da non meritare neanche un approfondimento nel merito.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni per un Ricorso Inammissibile
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono state severe per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato automaticamente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard in caso di soccombenza.
* La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: I giudici hanno quantificato questa sanzione pecuniaria in 3.000 euro, una misura volta a disincentivare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
* La condanna alla rifusione delle spese della parte civile: L’imputato è stato inoltre condannato a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile (una compagnia assicurativa) per difendersi in Cassazione, per un importo di 3.686 euro oltre accessori di legge.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale che richiede rigore, specificità e serietà argomentativa. Proporre un appello superficiale o palesemente infondato non solo è inutile ai fini del processo, ma si trasforma in un significativo onere economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è ‘aspecifico’, cioè non si confronta in modo puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, e quando è ‘manifestamente infondato’, ovvero basato su argomentazioni in palese contrasto con la legge e la giurisprudenza consolidata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in maniera generica e non contesta specificamente i passaggi logico-giuridici della decisione che si sta appellando. In questo caso, il ricorrente non ha adeguatamente criticato il calcolo della prescrizione esplicitato dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono onerose. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro) e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile per difendersi nel giudizio (in questo caso 3.686 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo, 157 e 161 cod. pen., non è consentito, in quanto del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 5 ha ben esplicitato – passaggio per passaggio – il calcolo relativo alla prescrizione del reato, il cui termine scade in data 6/2/2024; che, dunque, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale si è specificamente pronunciata nel merito della questione;
che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che s liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore