Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo, 157 e 161 cod. pen., non è consentito, in quanto del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 5 ha ben esplicitato – passaggio per passaggio – il calcolo relativo alla prescrizione del reato, il cui termine scade in data 6/2/2024; che, dunque, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale si è specificamente pronunciata nel merito della questione;
che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che s liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore