Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto cui all’art. 86 co. 2 D.P.R. 570/60;
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l’estinzio del reato per intervenuta prescrizione e vizi di motivazione, lamentando che la Corte abbia fondato la propria decisione esclusivamente sulle valutazioni del giudice di primo grado, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza di appello non era stata ancora depositata all’at della proposizione del ricorso per cassazione (come emerge anche dalla nota di trasmissione del fascicolo processuale del 16.02.2024 dell’Ufficio Ricorsi per Cassazione della Corte di Appello di Palermo), ragion per cui la seconda doglianza non può che ritenersi manifestamente infondata; e, di conseguenza, occorre ricordare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei moti enunciato nell’art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice» (Sez. U, Sentenza n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01). Questa Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente pertanto, inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione; tale medesima apparenza è ravvisabile per ICragioni esposte in relazione al ricorso in scrutinio ch ha inteso impugnare una sentenza per – ipotetico – vizio di motivazione prima che essa venisse depositata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sicchè, essendo il termine di prescrizione di sette anni e mezzo – ai sensi de combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 codice penale – tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi 270 giorni, decorso il 22.8.2022 (data del commesso reato 25.5.2014 + sette anni e mezzo = 25.11.2021 + 270 giorni = 22.8.2022) ossia dopo la pronuncia della sentenza di appello emessa il 29.6.2022 (e la situazione non cambia pure a voler considerare quale primo momento utile ai fini del momento iniziale delle condotta il 20.4.2014, ossia la data a partire dalla quale, nella sent di primo grado, si è collocata l’accettazione della carica da parte del correo Violant presupposto a cui si è ancorata la condotta del ricorrente), la prescrizione non può essere qui rilevata in conseguenza della indicata inammissibilità del ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei
requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei moti poiché la conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266821 – 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 dep. 11/02/1995, COGNOME, Rv. P_IVA).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente