Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTEBELLUNA il 07/10/1990
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in p riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso in data 28 ma
2020, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di furto contes confronti di NOME COGNOME per mancanza di querela, ma ha confermato nel rest
suddetta sentenza, la quale aveva affermato la penale responsabilità di NOME
per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen custoditi nell’auto parcheggiata di NOME COGNOME;
– che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente de violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza att
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in qua su motivi articolati in fatto e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argo avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bouta Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si rep equo fissare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Co igl -e estensore
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