Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la senten del giudice di primo grado procedendo alla rideterminazione e riduzione della pena che er stata irrogata a NOME COGNOME in violazione della regola prevista dall’art 63 comma 4 proc. pen. sul divieto di applicazione per intero delle circostanze aggravanti ad effetto sp Nel resto, la sentenza ha trovato conferma.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motiv inerente alla violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza della legge p relazione all’art.129 c.p.p.. Si sostiene che, trattandosi di sentenza pronunciata sulla un accordo formulato ex art. 599 bis c.p.p., la Corte di appello avrebbe dovuto valu l’insussistenza di cause di non punibilità. Con memoria il Procuratore Generale ha chiest dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte di cassazione osserva che ci si trova di fronte ad una ipotesi di travisamento fatto processuale da parte del difensore. Infatti, pur essendo il ricorso incentrato sulle valutative e motivazionali di una proposta di concordato, non si può non rilevare (ricord che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche fatto e quindi ha accesso diretto agli atti processuali necessari per risolverle -Sez. U, n
del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 COGNOME, non mass. sul punto-) che non vi è stato alcun accordo tra le parti poi Procuratore d’udienza non ha ritenuto di accoglierne i termini. Ciò è riflesso puntualm nelle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte nell’intestazione della sentenza d’app cui si apprende che a fronte del ‘rigetto’ della proposta da parte del Sostituto Procu Generale (rectius, mancato accoglimento) il difensore si è richiamato alle conclusioni contenut nei motivi d’appello. A ciò si aggiunge che nell’impugnazione proposta nessuna censura vien formulata con specifico riferimento al contenuto effettivo della decisione impugnata cosi ogni eventuale profilo di critica inerente alla mancata valutazione ex art.129 c.p.p. risul più che una vuota e sterile formula di stile.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
Il Consigliere relatore
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La Presidente