Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Patteggiamento in Appello
Nel sistema processuale penale italiano, l’istituto del concordato sui motivi di appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’ (art. 599-bis c.p.p.), rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti per impugnare tale accordo, stabilendo che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di una contestazione generica. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale, accogliendo una richiesta concorde delle parti, aveva ridotto la pena a carico di un imputato. Previa rinuncia ai motivi di appello originari, le parti avevano concordato una pena finale di tre anni di reclusione e 600,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte di Appello riguardo al controllo sulla legalità della pena concordata. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente motivato la congruità della sanzione patteggiata.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio chiaro: la motivazione della sentenza impugnata aveva esplicitamente accolto la pena nella misura concordata, valutandola come congrua. Il ricorso della difesa, al contrario, è stato giudicato generico e privo di fondamento.
La Corte ha sottolineato che la difesa non aveva in alcun modo illustrato le ragioni specifiche per le quali la pena concordata non sarebbe risultata congrua nel caso concreto. Di fronte a un accordo tra accusa e difesa, il giudice d’appello è tenuto a verificare la correttezza del calcolo e la congruità della pena, ma una volta effettuata tale valutazione, spetta a chi impugna dimostrare in modo specifico e argomentato l’eventuale illegalità o manifesta sproporzione della sanzione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura dell’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. e sui limiti del sindacato di legittimità. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della congruità della pena, ma di verificare la legalità della decisione e la logicità della motivazione del giudice inferiore.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva dato atto dell’accordo e lo aveva ratificato, implicitamente ed esplicitamente ritenendolo congruo. Il ricorrente, per superare la barriera dell’ammissibilità, avrebbe dovuto presentare argomenti solidi e specifici, evidenziando, ad esempio, un errore di diritto nel calcolo della pena o una sua manifesta irragionevolezza. La semplice affermazione di un ‘vizio di motivazione’, senza ulteriori dettagli, non è sufficiente a innescare una valutazione da parte della Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello è un atto processuale serio con conseguenze vincolanti. Chi vi aderisce non può successivamente contestarlo con motivi generici e astratti. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è severa: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in questo caso fissata in quattromila euro.
In conclusione, per gli operatori del diritto, questa ordinanza serve da monito: l’impugnazione di una sentenza basata su un accordo deve essere fondata su vizi specifici e chiaramente argomentati. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo non avrà successo, ma comporterà anche un ulteriore onere economico per l’assistito.
È possibile impugnare una sentenza emessa in appello sulla base di un accordo tra le parti?
Sì, ma l’impugnazione deve basarsi su motivi specifici e non generici. Come dimostra il caso, una semplice contestazione sulla congruità della pena senza argomentazioni dettagliate che ne dimostrino l’inadeguatezza o l’illegalità porta a un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha fornito alcuna ragione specifica per cui la pena concordata dovesse essere considerata non congrua. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente, avendo essa accolto la pena concordata e valutata come adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, previa rinuncia ai motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di NOME COGNOME, ad anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, nella misura concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati a lui ascritti.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione quanto al controllo sulla legalità della pena concordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile.
Evidente risulta l’inammissibilità del ricorso, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente accolta la pena nella misura concordata tra le parti e precisamente indicata nella sua scansione a pag. 4 della sentenza impugnata, valutata come congrua dalla Corte di merito.
Né la difesa ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali, nel caso in esame, la pena concordata non risulterebbe congrua.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 24/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente