Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione sulla Pena non è Necessaria
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’impugnazione basata su doglianze generiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: se la pena inflitta è già al minimo previsto dalla legge, lamentarsi della motivazione diventa un esercizio sterile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Venezia, ha presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua contestazione riguardava la motivazione della sentenza di secondo grado in merito al trattamento sanzionatorio. In sostanza, l’appellante riteneva che i giudici non avessero adeguatamente spiegato le ragioni che li avevano portati a determinare l’entità della pena.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su un principio consolidato, che vale la pena ribadire: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. In questo caso, il motivo addotto è stato giudicato ‘generico e manifestamente infondato’.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si basano su un’attenta analisi della logica giuridica. La Corte di Cassazione ha osservato che, come già rilevato dalla Corte territoriale, la pena applicata all’imputato era stata fissata nel minimo edittale. Questo dettaglio è il perno dell’intera ordinanza.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamato nel provvedimento con il riferimento a Cass. Pen., Sez. 3, n. 29968/2019), quando il giudice decide di applicare la sanzione più bassa possibile prevista dalla legge per quel reato, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata. La ragione è semplice: l’applicazione del minimo edittale rappresenta già la valutazione più favorevole che l’imputato possa ricevere. Qualsiasi motivazione aggiuntiva sarebbe superflua, poiché il giudice ha già esercitato la sua discrezionalità nel modo più benevolo consentito dalla norma.
Pertanto, contestare una mancata motivazione in questo contesto è un’azione destinata al fallimento, rendendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha inoltre sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione senza colpa, giustificando così anche la condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi solidi, specifici e non generici. In secondo luogo, chiarisce che è inutile contestare la motivazione sulla pena se questa è già stata fissata al minimo legale. Tale strategia difensiva non solo non porta a risultati, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di un’ulteriore somma di denaro.
Per gli operatori del diritto, è un monito a valutare con estrema attenzione l’opportunità di un’impugnazione, concentrandosi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza, piuttosto che su contestazioni formali prive di sostanza quando la decisione del giudice di merito è già di per sé la più favorevole possibile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo generico e manifestamente infondato, relativo alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, che era già stato fissato nel minimo previsto dalla legge.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la pena inflitta in una sentenza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, quando la pena è determinata nel minimo edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, poiché tale scelta rappresenta già la valutazione più favorevole possibile per l’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3489 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3489 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito alla motivazione sul trattamento sanzionatorio che, come rilevato dalla Cort territoriale, in disparte l’erronea indicazione del nome dell’imputato nel corpo della motivazio della sentenza di primo grado, è stato determinato nel minimo edittale, rendendo così, non necessaria una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288);
ritenuto che all’inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.