Ricorso Inammissibile: la Testimonianza Oculare Vince sui Dati
L’esito di un processo penale dipende dalla solidità delle prove. Ma cosa succede quando una prova documentale, come i tabulati di un veicolo, si scontra con la testimonianza di un teste oculare? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, confermando un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono generici e non riescono a scalfire un quadro probatorio solido. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la gerarchia del valore probatorio e le severe conseguenze di un’impugnazione temeraria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello. La difesa del ricorrente si basava su un punto specifico: la presunta rilevanza probatoria di alcuni tabulati relativi agli spostamenti di un veicolo. Secondo la tesi difensiva, questi documenti avrebbero dovuto scagionare l’imputato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già valutato tale prova, ritenendola inidonea a modificare il giudizio di colpevolezza, fondato invece su basi probatorie ritenute più solide.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per ritenere irrilevanti i tabulati. La sentenza impugnata, infatti, poggiava la sua solidità sulle precise e attendibili dichiarazioni di un testimone oculare, un elemento che il ricorso non è riuscito a mettere in discussione in modo efficace.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione di merito, ponderando le diverse prove a disposizione: da un lato i tabulati, dall’altro la testimonianza. Aveva concluso, con un ragionamento non illogico, che la testimonianza fosse più attendibile e decisiva.
Il ricorso, insistendo sulla rilevanza dei tabulati senza attaccare efficacemente la logicità del ragionamento del giudice di merito, si è rivelato uno strumento inadeguato. La Corte di Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione di quest’ultimo è esente da vizi logici o giuridici. La genericità del motivo risiedeva proprio nel non aver specificato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre una tesi già respinta.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), secondo cui tale condanna è giustificata quando il ricorrente ha agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Proporre un ricorso manifestamente infondato, come in questo caso, costituisce una forma di colpa. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile, per non intasare il sistema giudiziario con impugnazioni prive di fondamento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato, non riuscendo a contestare efficacemente la logicità della sentenza impugnata, che si basava su un solido quadro probatorio.
Quale prova è stata considerata più attendibile nel caso di specie?
Le precise e attendibili dichiarazioni rese da un testimone oculare sono state considerate dalla Corte d’Appello, con valutazione non censurata dalla Cassazione, più solide e decisive rispetto ai tabulati relativi allo spostamento di un veicolo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla responsabilità del ricorrente insistendo sulla presunta rileva probatoria dei tabulati relativi allo spostamento del veicolo benché la sentenza impugnata abbia, con motivazione non illogica, ritenuto l’inidoneità di detta prova a incidere sulla solidit quadro probatorio stante le precise ed attendibili dichiarazioni rese dal teste oculare (cfr. pag 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.