Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEGRATE il 05/03/1997
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della
Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 20 ottobre 2022 dal locale Tribunale, per il reato di guida in stato d
ebbrezza, aggravato dall’orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e mancanza di prova
ex dell’esistenza dell’avviso
artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod.
proc. pen.; contraddittorietà della motivazione in punto di riduzione della pena base per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c), cod. strada;
mancanza di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché
meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 -11 sent. app.)
Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 10 e 11 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assist da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente