Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di una Critica Specifica
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione precedente. È necessario articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su una doglianza generica riguardo la motivazione della pena. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione di legittimità.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava, in particolare, l’aumento di pena che gli era stato applicato per la cosiddetta ‘continuazione’, un istituto che permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni di tale aumento.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fornito una giustificazione nel proprio provvedimento, sebbene, a dire del ricorrente, in modo insoddisfacente.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel fatto che la sentenza d’appello impugnata, a un’attenta analisi, presentava una giustificazione argomentativa sul punto contestato. I giudici di legittimità hanno osservato che tale motivazione era ‘sufficiente e non illogica’.
L’errore del ricorrente è stato quello di non confrontarsi specificamente con il ragionamento esposto dai giudici d’appello. Il ricorso si limitava a lamentare un presunto difetto di motivazione in modo generico, senza attaccare il contenuto specifico della giustificazione fornita. Questo rende il giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
In conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile perché la critica mossa alla sentenza impugnata è generica e non si confronta con le ragioni effettivamente esposte nella decisione di secondo grado. La sentenza d’appello, secondo la Cassazione, conteneva una giustificazione ‘sufficiente e non illogica’ riguardo all’aumento di pena per la continuazione. Il ricorrente, nel suo atto, ha omesso di affrontare specificamente quel passaggio argomentativo, rendendo la sua doglianza astratta e, di conseguenza, inammissibile. La Suprema Corte ribadisce così il suo ruolo di giudice di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione di quest’ultimo è immune da vizi logici o giuridici.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere chirurgico. È indispensabile individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e argomentare in modo specifico perché la motivazione sia illogica o contraddittoria o perché la legge sia stata applicata in modo errato. Una critica generica, che non si misura con il testo del provvedimento, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea l’onere dell’appellante di costruire un’impugnazione solida, dettagliata e pertinente, pena la chiusura definitiva del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché lamentava un difetto di motivazione in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la giustificazione argomentativa, ritenuta sufficiente e non illogica, presente nella sentenza impugnata.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che il giudice ha esposto le ragioni della sua decisione in modo adeguato e coerente, senza contraddizioni o palesi errori logici, rendendo il suo ragionamento comprensibile e legalmente valido.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45332 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 25/09/1960
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un asserito difetto di motivazion quanto all’aumento apportato per la continuazione quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa sul punto ( si v l’ultimo periodo del penultimo capoverso della motivazione in diritto, estraneo ad ogni cenno i sede di ricorso), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.