Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità nell’impugnazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non generica. La sentenza in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un’indagata sottoposta a custodia cautelare in carcere, condannandola anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
I fatti del caso
Una persona, indagata per reati gravi quali la partecipazione con ruolo di vertice a un’associazione per delinquere finalizzata a truffe, riciclaggio e autoriciclaggio, era stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere. Contro questa misura, confermata in sede di riesame dal Tribunale, l’indagata ha proposto ricorso per cassazione.
Il motivo del ricorso: la presunta inutilizzabilità delle prove
Il fulcro dell’argomentazione difensiva era l’asserita inutilizzabilità delle prove raccolte. Secondo la ricorrente, le indagini preliminari si sarebbero protratte oltre i termini massimi di durata previsti dalla legge. Questa violazione procedurale, a suo dire, avrebbe dovuto invalidare gli elementi probatori a suo carico, facendo venir meno i gravi indizi di colpevolezza necessari per giustificare la misura cautelare.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile per genericità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione dei termini delle indagini. Il motivo è puramente procedurale: il ricorso inammissibile è stato giudicato tale a causa della sua manifesta genericità. Questo vizio si è esteso anche ai motivi aggiunti depositati successivamente.
Le motivazioni della sentenza
La Corte ha evidenziato come la ricorrente non si sia minimamente confrontata con la motivazione del provvedimento del Tribunale che stava impugnando. Il Tribunale, infatti, aveva già esaminato e risolto la questione, specificando che, per la posizione della ricorrente, non vi era stato alcuno sforamento dei termini. Le date di iscrizione nel registro degli indagati per i reati a lei contestati erano diverse da quelle indicate nel ricorso, che si riferivano invece ad altri coindagati.
L’errore fatale della difesa è stato quello di presentare un motivo di ricorso astratto, senza contestare punto per punto la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal giudice del riesame. In pratica, l’appello ha ignorato il cuore della decisione che intendeva contestare, limitandosi a riproporre una doglianza generica. Questo comportamento processuale rende l’impugnazione inidonea a raggiungere il suo scopo e ne determina, appunto, l’inammissibilità.
Le conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che la presentazione di un ricorso così palesemente generico costituisca una colpa da parte della ricorrente nel causare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria.
Questa sentenza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Non è sufficiente sollevare questioni generali, ma è indispensabile ‘dialogare’ con le motivazioni del giudice precedente, smontandole con argomenti specifici e pertinenti. In caso contrario, il rischio è quello di incappare in una declaratoria di inammissibilità, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non ha contestato specificamente le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, la quale aveva già escluso lo sforamento dei termini delle indagini preliminari per la sua posizione.
Qual era l’argomento principale della difesa?
La difesa sosteneva l’inutilizzabilità delle prove a carico dell’indagata, affermando che fossero state acquisite dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, con conseguente carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Qual è stata la conseguenza della declaratoria di inammissibilità?
Oltre alla conferma della misura cautelare, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42769 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ronripi , in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari ireali ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 marzo 2024, in relazione al reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni della Unione Europea e dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed altro.
Ricorre per cassazione l’indagata, deducendo, con unico motivo, l’inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari co conseguente carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Si dà atto che nell’interesse della ricorrente sono stati depositati motivi aggiunt con i quali si insiste sulla inutilizzabilità delle prove.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
La ricorrente non si confronta minimamente con quanto affermato a fg. 9 dell’ordinanza impugnata, secondo cui non si era verificato alcuno sforamento dei termini delle indagini preliminari in relazione alle date di iscrizione della ricorren nel registro degli indagati in relazione ai vari reati contestatile, date diverse quella indicata in ricorso, che inerisce alla posizione di altri coindagati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – che si estende ai motivi aggiunt ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. – consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024.