Ricorso Inammissibile: La Genericità si Paga Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione vaga e non circostanziata rischia di essere archiviata prima ancora di essere esaminata nel merito. Questo principio è stato ribadito con forza in una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per la sua ‘assoluta genericità’, condannando il ricorrente a significative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado in merito al trattamento sanzionatorio ricevuto, sostenendo inoltre che la sentenza avesse erroneamente tenuto conto di un’aggravante che, in realtà, era stata esclusa a seguito di un’assoluzione per un reato connesso.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, analizzando l’atto di impugnazione, ha rilevato una carenza fondamentale: la genericità dei motivi addotti. Il ricorso non entrava nel dettaglio delle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a contestazioni superficiali. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso e le Sue Conseguenze
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e istruttiva. Il motivo unico del ricorso è stato giudicato affetto da ‘genericità assoluta’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, ‘congruamente motivato’ la propria decisione sulla pena inflitta. Il ricorrente, invece, nel suo atto non ha saputo spiegare in modo chiaro e puntuale per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata errata.
Inoltre, l’affermazione secondo cui sarebbe stata considerata un’aggravante esclusa è rimasta priva di qualsiasi supporto argomentativo. Non è sufficiente enunciare un vizio; è necessario dimostrarlo, confrontandosi specificamente con il testo della sentenza che si contesta. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo di ricorso sterile e, appunto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza serve come monito sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti giudiziari, specialmente quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione. Un ricorso non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve costruire una critica strutturata, logica e puntuale della decisione impugnata. In assenza di questi requisiti, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile è altissimo, con l’ulteriore aggravio di dover sostenere costi significativi. La giustizia, soprattutto ai suoi massimi livelli, richiede argomenti precisi, non vaghe doglianze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘genericità assoluta’, in quanto non contestava in modo specifico e argomentato le motivazioni della sentenza della Corte di Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando. Non basta affermare un errore, ma bisogna spiegare puntualmente dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: 04HU8X4) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 20231/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali si assume che la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto di una aggravante esclusa per effetto dell’assoluzione dal reato connesso;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025
Il Con liere estensore
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