Ricorso Inammissibile: la Genericità si Paga Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, il cui tentativo di contestare la sentenza d’appello si è scontrato con i rigorosi requisiti formali del giudizio di legittimità.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un soggetto da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani per violazione dell’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, una norma che punisce i casi di minore gravità nel traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Bari.
L’imputato, non rassegnato alla doppia condanna conforme, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo difensore, ha lamentato una presunta mancanza di motivazione e l’illogicità della stessa, sia per quanto riguarda la determinazione della pena, sia per l’affermazione della sua responsabilità penale.
Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati del tutto inadeguati. Il ricorrente, infatti, si era limitato a formulare critiche astratte e generiche. Nell’atto di impugnazione si affermava che la Corte d’Appello avrebbe “omesso di approfondire i temi di cui è causa” e avrebbe fornito una “esposizione contraddittoria delle risultanze probatorie non assolutamente conciliabili”.
Secondo i giudici di legittimità, queste affermazioni costituiscono una doglianza non sufficientemente specifica. Manca, infatti, qualsiasi riferimento concreto alla sentenza impugnata; non vengono indicati i passaggi specifici della motivazione che si intendono criticare, né le ragioni precise per cui sarebbero illogici o contraddittori. Un ricorso così formulato si traduce in una critica vaga che non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
La motivazione della declaratoria di inammissibilità si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica riproposizione di argomenti già vagliati o a una critica astratta della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato come, nel caso di specie, la responsabilità dell’imputato fosse stata già confermata da due gradi di giudizio con un “doppio accertamento conforme”, rendendo ancora più necessario un approccio critico puntuale e dettagliato, che nel ricorso è totalmente mancato.
La semplice lettura della sentenza d’appello, secondo la Cassazione, smentiva l’assunto del ricorrente, poiché la Corte territoriale aveva chiaramente esposto le ragioni della sua decisione. Pertanto, il ricorso è stato considerato un tentativo pretestuoso di rimettere in discussione il merito della vicenda, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, e richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Suprema Corte ha stabilito che l’inammissibilità era dovuta a colpa del ricorrente. Non sono emersi elementi per ritenere che l’impugnazione fosse stata proposta senza colpa. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce con forza che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e rigore, e che l’abuso dello strumento processuale attraverso impugnazioni generiche e infondate comporta sanzioni economiche concrete.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente si è limitato a critiche generiche e astratte senza fare alcun riferimento concreto ai passaggi della sentenza impugnata per motivare le proprie censure.
Qual è la conseguenza economica della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza diretta, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la responsabilità penale era stata oggetto di un ‘doppio accertamento conforme’?
Significa che sia il giudice di primo grado (Tribunale) sia quello di secondo grado (Corte d’Appello) avevano raggiunto la stessa conclusione sulla colpevolezza dell’imputato, confermando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Questo rende la decisione più solida e richiede, in caso di ricorso, critiche ancora più puntuali e specifiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/10/1995
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trani, con la quale COGNOME era stato condannato, per i reati di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre V90, n. 309.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motiv azione apparente e illogica quanto alla congruità della pena e all’affermazio le della responsabilità penale.
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento cpncreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la Corte territoriale avrebbe “omesso di approfondire i temi di cui è causa” e avrebbe reso una “esposizione contraddittoria delle risultanze probatorie non assolutamente conciliabili”.
Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentite dalla semplice lettura della sentenza che con doppio accertamento conforme ha ri:enuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli.
– Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevErl o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pri)posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima conse n ue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento r onché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della CasEzi delle ammende.
Così deciso In Roma, il 14/03/2025
Il Const GLYPH stensore
COGNOME Il Presidente