Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera questo vaglio preliminare, con conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Nel suo atto, egli contestava la sentenza sostenendo, in sintesi, l’insussistenza del reato. In particolare, la difesa si concentrava sull’assenza dell’elemento psicologico del dolo, ovvero la volontà cosciente di commettere il fatto illecito. Tuttavia, le argomentazioni presentate non erano supportate da elementi specifici del processo, ma si limitavano a enunciazioni generali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha valutato se l’imputato fosse effettivamente colpevole o innocente), ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la sentenza impugnata; è necessario indicare in modo preciso e dettagliato quali parti della decisione si contestano e per quali ragioni giuridiche.
L’assenza di specificità
Nel caso di specie, i giudici hanno definito i motivi del ricorso come “del tutto generici e apodittici”. Questo significa che le affermazioni del ricorrente erano vaghe, astratte e presentate come verità auto-evidenti, senza alcun riferimento concreto agli atti processuali o a specifiche prove che potessero sostenere la sua tesi. Mancava, in altre parole, un confronto critico e argomentato con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
La contestazione generica del dolo
Anche la critica relativa all’elemento psicologico del dolo è stata ritenuta insufficiente. Affermare semplicemente che il dolo non sussiste, senza spiegare perché le conclusioni dei giudici di merito sarebbero errate sulla base delle prove raccolte (documenti, testimonianze, ecc.), si traduce in una doglianza generica che non può essere accolta in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di questa superficialità argomentativa.
Le Conclusioni: Implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso non è un semplice atto di protesta, ma un’analisi tecnica e puntuale. La genericità non paga e, anzi, comporta costi aggiuntivi. La condanna al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende ha infatti una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un adeguato fondamento giuridico, che finiscono solo per congestionare il sistema giudiziario. Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e saldamente ancorato agli atti del processo.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano manifestamente infondate, limitandosi ad asserire l’insussistenza del reato e del dolo in termini del tutto generici e apodittici, senza un confronto specifico con la sentenza impugnata.
Cosa intende la Corte quando definisce i motivi del ricorso “generici e apodittici”?
La Corte intende che le argomentazioni del ricorrente erano vaghe, non supportate da prove concrete o riferimenti specifici agli atti del processo, e presentate come affermazioni auto-evidenti che non necessitavano di dimostrazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 30/04/1972
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché si limita a asserire l’insussistenza del reato, anche con riferimento all’elemento psicologico del dolo, i in termini del tutto generici e apodittici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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