Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce l’onere di critica specifica
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare una critica puntuale e argomentata. Questa è la lezione che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per la mancanza di un’analisi critica adeguata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di impugnazione, contestando la decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in modo netto e definitivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione impedisce un nuovo esame del merito della vicenda, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
Le motivazioni alla base della decisione sono estremamente chiare e istruttive. La Corte ha innanzitutto rilevato come il motivo di ricorso non fosse ‘scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare la sentenza senza però smontare, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la motivazione della sentenza di secondo grado era, al contrario, ‘lineare e logica’ e pienamente sufficiente a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. Quando la decisione impugnata è ben argomentata, il ricorso, per avere una speranza di accoglimento, deve essere altrettanto specifico e analitico nel criticarla. Un’impugnazione generica, che non si confronta direttamente con le ragioni della decisione, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non basta dissentire, bisogna spiegare perché la sentenza è sbagliata, individuando vizi logici o violazioni di legge precise. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di argomenti critici mirati. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come il sistema giudiziario richieda rigore e precisione a ogni livello, e come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche ulteriori conseguenze economiche negative.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non conteneva una critica specifica e analitica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza della Corte d’Appello impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza di secondo grado?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse lineare, logica e sufficiente a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 11/01/1958
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo del ricorso;
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi de argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso è, all’evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e lo motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi de contestato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglieretensore