Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME MaurizioCOGNOME condannato per i reati di cui all’art. 7, comma
15-bis, d.lgs.
n. 285 del 1992, e di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di quattro quindici giorni di arresto, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazion
riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine alla condotta di svolgimento dell’atti parcheggiatore abusivo;
Considerato che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità,
poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ri
inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate
giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato com l’imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo
sia stato visto direttamente dai Carabinieri mentre procedeva ad agevolare le manovre dell autovetture e ad indicare i posti liberi agli automobilisti per facilitarne il parcheggio;
Ritenuto, pertanto, che ii ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.