Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3891  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che stata operata nell’atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittoriet difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti de delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giu responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo gra che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. pro pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previ dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, Angelis ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04); quanto al vizio d motivazione/sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle dive prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui pun dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elem (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualor indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicati rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 d sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;
rilevato che il secondo motivo del ricorso è formulato in termini del tutto generici poiché, lungi dall’evidenziare aspetti di criticità nella motivazione del provvedimento impugnato o d violazione di legge, si limita a prospettare la possibilità, disattesa dai giudici di mer ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell’art. 648 cod. pen. (comunque incompatibile con il fatto che si verte in tema di assegni in bianco) e di riconoscere le circosta attenuanti generiche (adeguatamente motivato con il riferimento ai precedenti penali e, quindi, alla negativa personalità del COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere ,Estensore