Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti del riesame dei fatti
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame: un appello respinto alla radice
Due persone, già condannate in Corte d’Appello per una condotta minacciosa aggravata dall’uso di un’arma, hanno presentato ricorso per Cassazione. I ricorrenti hanno contestato la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito, sostenendo una versione alternativa degli eventi.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di ‘rileggere’ le prove e di adottare nuovi parametri di valutazione, sostituendosi di fatto al giudizio della Corte d’Appello. Questo approccio si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
I motivi del ricorso e il giudizio di legittimità
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione molto chiara: i motivi proposti erano una totale ripetizione delle stesse doglianze già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ovvero stabilire come sono andati i fatti, ma è unicamente un giudizio di legittimità.
Il suo compito è verificare che:
1. La legge sia stata applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove, come hanno fatto i ricorrenti, esula completamente dai poteri della Corte, che non può sostituire la propria valutazione a quella, ben argomentata, dei giudici di merito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni della decisione, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione logica e priva di vizi evidenti per il proprio convincimento. In particolare, era stata valorizzata la gravità della condotta (la minaccia con pistola), la sua univoca interpretazione e gli accertamenti successivi che confermavano quanto osservato dagli agenti operanti.
La ricostruzione del giudice di secondo grado è stata ritenuta ‘assolutamente univoca’ nel dimostrare la sussistenza del reato contestato. Di fronte a una motivazione così solida e immune da censure di illogicità, la Cassazione non ha potuto fare altro che respingere le richieste dei ricorrenti, ribadendo che un ricorso inammissibile non può essere utilizzato come un pretesto per un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma di un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un riesame delle prove. La decisione sottolinea che la reiterazione di argomenti già valutati e respinti conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze per i ricorrenti non sono state solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una consistente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non denuncia reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limita a riproporre le stesse questioni sulla ricostruzione dei fatti già esaminate e decise nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma solo di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/04/1987 DEL COGNOME nato a NAPOLI il 03/12/1990
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
C-3r rn;tle Del Letto il ricorso di NOME COGNOME e 14nna COGNOME; rilevato che l’unico motivo proposto dal) 6 ricorrente COGNOME r – ìa e il primo e secondo motivo di impugnazione proposti dal ricorrente COGNOME non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto in quanto totalmente reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che i motivi predetti si caratterizzano per essere articolati esclusivamente in fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, con motivazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, in assenza di qualsiasi violazione di legge, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 dove è stata valorizzata la particolare incisività della condotta posta in essere, ovvero la minaccia con pistola, la univoca portata della stessa e la rilevanza dei successivi accertamenti che riscontravano quanto direttamente osservato dagli agenti operanti, con ciò ricostruendo la assoluta univocità degli atti al fine di ritenere integrata la condotta tentata oggetto di imputazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.