Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità nel nostro sistema processuale penale.
Il caso in esame: un tentativo di rivalutazione probatoria
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Nello specifico, egli contestava le prove che avevano portato al suo riconoscimento come autore del reato, sostenendo che la valutazione dei giudici di merito fosse errata. In particolare, si lamentava che una sua caratteristica fisica, non visibile nelle immagini delle videocamere, non fosse stata considerata e che l’attendibilità del riconoscimento fosse dubbia.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. I giudici supremi hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente, sebbene formulate come vizi di legge (violazione di legge e vizio di motivazione), in realtà nascondevano un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti e delle prove. Le cosiddette “doglianze in punto fatto” erano già state proposte e respinte in modo puntuale e logico dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il sindacato di legittimità è confinato al controllo della corretta applicazione delle norme giuridiche e alla verifica della logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano già fornito una motivazione adeguata sul perché il riconoscimento fosse attendibile e perché la caratteristica fisica non visibile nei video non fosse un elemento decisivo per escludere la colpevolezza. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare questi aspetti significa invadere un campo che non le compete. Pertanto, il ricorso, essendo finalizzato a una “rivalutazione delle risultanze probatorie”, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è custode della legge, non un giudice dei fatti. Chi intende presentare un ricorso deve quindi concentrarsi su questioni di pura legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice di merito, senza sperare in un nuovo processo sulle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, riesaminare le prove per decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6899 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 06/07/1983
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione, il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento del riconoscimento dell’imputato quale autore del reato contestato, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla rilevanza non dirimente della caratteristica fisica non individuabile dalle immagini estrapolate dalle videocamere e sulla ritenuta attendibilità del riconoscimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Con igliere stensore
Il Presid nte