Ricorso Inammissibile: La Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si affronta un percorso legale, è fondamentale comprendere i ruoli e i limiti di ogni organo giurisdizionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo caso riguarda la richiesta di un condannato di scontare la propria pena in detenzione domiciliare, istanza rigettata sia in primo grado che in sede di reclamo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha inizio con la richiesta di un soggetto di poter eseguire la pena presso il proprio domicilio. Questa istanza viene respinta dal Magistrato di Sorveglianza di Torino. Non arrendendosi, l’interessato propone reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale, con un’ordinanza del 18 luglio 2023, conferma la decisione precedente, rigettando nuovamente la richiesta.
Contro questa seconda decisione negativa, il soggetto decide di tentare l’ultima carta: il ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una generica “violazione di legge”.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto fondamentale nel nostro sistema giudiziario: il ricorso non sollevava questioni sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, ma mirava a ottenere una riconsiderazione degli elementi di fatto che erano già stati valutati dai giudici di merito.
In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di esprimere un nuovo giudizio sulla sua personalità e sulla sua affidabilità, elementi che il Tribunale di Sorveglianza aveva evidentemente ritenuto non idonei a concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ribadito un caposaldo della procedura penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, o di valutare nuovamente le prove, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Proporre un ricorso per motivi “non consentiti”, come la richiesta di una rivalutazione fattuale, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Come diretta conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una significativa sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero scusare la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure precise e pertinenti a violazioni di legge. Tentare di utilizzare questo strumento come una sorta di “terzo grado” di giudizio per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento e che comporta conseguenze economiche rilevanti. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è netta e invalicabile, e la sua comprensione è essenziale per orientarsi correttamente nel sistema della giustizia penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi non consentiti, chiedendo alla Corte una rivalutazione di elementi di fatto (come il giudizio sulla personalità e l’affidabilità del ricorrente) che erano già stati congruamente apprezzati dai giudici di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o i fatti del caso per decidere chi ha torto o ragione, ma solo controllare che i tribunali di grado inferiore abbiano applicato correttamente le leggi e motivato le loro sentenze in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa scusabile, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RH
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 18 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME avverso l’ordinanza emessa in data 28.4.2023 Magistrato di Sorveglianza di Torino, reiettiva della istanza di esecuzione della il domicilio .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legge NOME deducendo violazione di legge .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentit risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto (relativi al peronalità e sulla affidabilità dell’istante) congruamente apprezzati in sede di m
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la c determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi de cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente