Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni. Analizziamo cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione, specificamente l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, con ordinanza del 3 ottobre 2023, aveva respinto tale richiesta, concedendo invece la meno favorevole misura della detenzione domiciliare. La decisione del Tribunale si basava su una valutazione della scarsa affidabilità del condannato, ritenuto non ancora pronto per un percorso di reinserimento in piena libertà.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti e generici. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto commesso dal Tribunale, ma chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, in particolare del suo profilo di affidabilità.
Questo tipo di richiesta è estranea ai compiti della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove o le valutazioni di merito. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali.
Le pesanti conseguenze economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato l’uomo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e lineare. Il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una ‘rivalutazione di profili in fatto’, ovvero un nuovo giudizio sul merito della questione, che era già stata ‘congruamente vagliata’ dal Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è logicamente motivata e priva di palesi errori di diritto. I motivi del ricorso, definiti ‘generici’, non hanno evidenziato alcun reale vizio di legittimità, limitandosi a riproporre questioni fattuali già decise.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione. Il ricorso in Cassazione deve essere fondato su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un pretesto per chiedere un riesame completo della vicenda. La proposizione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone a significative conseguenze economiche, fungendo da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
È stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi generici e perché chiedeva una rivalutazione dei fatti (nello specifico, l’affidabilità del condannato), compito che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che deve verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi, senza poter riesaminare i fatti o le prove del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha applicato a COGNOME NOME la misura alternativa dell detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi no consentiti e generici, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili congruamente vagliati nella decisione impugnata in tema di scarsa affidabili del condannato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibil al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore