Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono i limiti del loro potere, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti. Questo caso, riguardante reati di detenzione di armi e ricettazione, diventa un’importante lezione sulle corrette modalità di impugnazione delle sentenze.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale, che riteneva un individuo responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione. La Corte di Appello, successivamente, confermava l’affermazione di responsabilità, pur rideterminando la pena in modo più favorevole all’imputato.
Nonostante la parziale riforma, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sia per quanto riguarda la sua colpevolezza sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha tentato di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati e decisi dai giudici di primo e secondo grado. Questo approccio si è scontrato con un muro invalicabile: il ruolo della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, infatti, non hanno il potere di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il loro compito è unicamente quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Presentare ‘doglianze in fatto’, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere alla Cassazione di comportarsi come un giudice di appello, svolgendo un ‘terzo grado di giudizio’ che la legge non prevede. Questo è il motivo principale per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha stroncato le argomentazioni difensive. Ha stabilito che il ricorso era stato proposto per ‘motivi non consentiti’. I giudici hanno specificato che le critiche mosse dall’imputato erano, in realtà, ‘doglianze in fatto’ mascherate da vizi di legge. Esse erano dirette a ottenere una ‘non consentita rivalutazione di punti della decisione di merito’ che, secondo la Corte, erano stati ‘congruamente argomentati’ dalla Corte d’Appello. In sostanza, il tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti è stato respinto in quanto estraneo alle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la decisione comporta automaticamente la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. In secondo luogo, il versamento di una sanzione pecuniaria alla ‘Cassa delle ammende’. In questo caso, la Corte ha ritenuto congrua una somma di tremila euro, sottolineando l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, altrimenti si rischia non solo una sconfitta, ma anche un aggravio di spese.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate non riguardavano errori di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione ma ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare i fatti del caso o valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie). Il suo ruolo è limitato a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 07/05/1997
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RH
– I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato – quanto alla affermazione di responsabilità – la senten emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Catania il 23 luglio 2020, con diversa e più favorevole determinazione della pena. Con dette decision NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzi e porto di arma clandestina e ricettazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle form di legge – NOME deducendo violazione di legge e vizio d motivazione, in punto di responsabilità ed in riferimento al diniego de circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi no consentiti, trattandosi di doglianze in fatto dirette ad ottenere una consentita – rivalutazione di punti della decisione di merito congruamen argomentati.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibil al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente