Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non decide sul merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 10827 del 2024, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta prima ancora di entrare nel vivo della questione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, e la decisione della Suprema Corte sottolinea i limiti del proprio sindacato e i requisiti necessari affinché un ricorso possa essere esaminato.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Pena
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, le doglianze sollevate non riguardavano la ricostruzione dei fatti o la colpevolezza in sé, ma si concentravano esclusivamente sulla determinazione del trattamento punitivo. In altre parole, il ricorrente contestava unicamente la misura della pena che gli era stata inflitta, ritenendola eccessiva o ingiusta.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che il ricorso non possedeva le caratteristiche tecniche necessarie per essere giudicato. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva già preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione del giudice di merito sulla pena, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
La Condanna Accessoria: Spese e Ammenda
Una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice stabilisce il versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila Euro.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è di natura prettamente processuale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le decisioni discrezionali dei giudici precedenti, come la quantificazione della pena. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato generico e non pertinente, poiché attaccava un aspetto, il trattamento punitivo, la cui determinazione era stata adeguatamente giustificata dalla Corte d’Appello. Di fronte a una motivazione congrua e priva di vizi logici evidenti, la Corte di Cassazione non ha il potere di intervenire, rendendo così il relativo giudizio di merito “non censurabile in questa sede”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi difensive o un tentativo di ottenere una valutazione più favorevole della pena. Per avere successo, l’impugnazione deve individuare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese illogicità nel ragionamento del giudice. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a contestare la determinazione della pena (trattamento punitivo) senza attaccare con motivi specifici e pertinenti la logicità e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 3.000 Euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito la decisione di un’altra corte?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o la discrezionalità del giudice inferiore sulla pena, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; –
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento punitivo guado di contro la stessa appare sorretta d sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.