Ricorso Inammissibile: I Limiti della Corte di Cassazione
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo dove tutto viene rimescolato e rivalutato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per chiarire perché un ricorso inammissibile viene respinto in partenza, senza nemmeno entrare nel vivo della questione. Questo concetto è cruciale per chiunque affronti un percorso giudiziario penale.
Il caso in esame: un appello respinto in partenza
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, attraverso i suoi motivi di ricorso, ha tentato di portare all’attenzione della Cassazione una serie di censure che, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione della sua condotta e degli elementi di fatto che avevano portato alla sua condanna nei gradi precedenti.
La decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato categoricamente inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
La distinzione tra giudizio di merito e di legittimità
I tribunali di primo grado e le Corti d’Appello sono “giudici di merito”. Il loro compito è analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, è un “giudice di legittimità”. Il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove è, quindi, un’istanza che esula dai suoi poteri.
Le censure del ricorrente
Nel caso specifico, le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza d’appello si risolvevano in una “sollecitazione a una rinnovata valutazione della condotta”. In pratica, l’imputato non contestava un errore di diritto, ma proponeva una lettura dei fatti a lui più favorevole, cosa che avrebbe potuto fare nei precedenti gradi di giudizio, ma non di fronte alla Suprema Corte. Questo ha reso il suo ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici hanno specificato che “esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione”. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Prospettare una valutazione alternativa delle prove, ritenuta dal ricorrente più adeguata, non costituisce un vizio di legittimità che la Cassazione possa sanare, ma un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta e prevista dalla legge per la presentazione di un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche su violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale, prima di intraprendere questa strada, una valutazione attenta e professionale dei motivi di impugnazione, per assicurarsi che rientrino nei limiti stringenti del giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma consistevano in una richiesta di riesaminare i fatti e la condotta dell’imputato, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove o fornire una diversa interpretazione degli elementi di fatto. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/05/1967
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che i motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo entrambi l’accertamento della responsabilità penale;
Considerato che gli stessi sono inammissibili, in quanto le censura si risolvono in sollecitazione a una rinnovata valutazione della condotta nel giudizio di legittimità Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa l degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettaz di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (
Li, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023