Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile per motivi che esulano dal giudizio di legittimità. In questa ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito ancora una volta quali sono i confini del suo intervento, respingendo le doglianze di un imputato che miravano, di fatto, a un terzo grado di giudizio nel merito. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia la valutazione delle prove raccolte sia la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due argomenti principali:
1. Una rilettura delle prove: Il primo motivo mirava a una rivalutazione delle fonti probatorie, in particolare delle dichiarazioni di un testimone, che a dire della difesa erano state male interpretate dai giudici di merito.
2. L’esclusione del dolo: Il secondo motivo contestava la presenza dell’intenzionalità nel commettere il reato, ma lo faceva, secondo la Corte, in termini ‘apodittici’, ovvero con affermazioni generiche e non supportate da elementi concreti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che entrambi i motivi proposti non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio in sede di legittimità.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che il primo motivo era volto a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove, un’attività preclusa alla Cassazione. I giudici di legittimità non sono un ‘terzo giudice’ del fatto; il loro compito non è decidere se le prove sono state valutate bene o male, ma solo se il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia corretto e privo di vizi di legge. Nel caso specifico, la sentenza d’appello aveva dato atto che le dichiarazioni del testimone erano state confermate da altre prove, rendendo la motivazione solida.
Anche il secondo motivo è stato rigettato perché la contestazione sul dolo era stata presentata in modo generico e assertivo, a fronte di una precisa motivazione contenuta nella sentenza impugnata che, al contrario, spiegava dettagliatamente perché l’intenzionalità fosse presente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo giudizio è definito ‘di legittimità’ proprio perché ha come unico scopo il controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Non è consentito presentare ricorsi che, mascherati da vizi di legge, tentano in realtà di ottenere un completo riesame del merito della vicenda. I motivi proposti dal ricorrente sono stati giudicati estranei a questo perimetro, configurando un tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti, e per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria) e non sulla speranza di convincere la Suprema Corte a una diversa interpretazione dei fatti. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e contestava l’elemento del dolo in modo generico, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o effettuare una diversa valutazione delle prove (come le testimonianze). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, non decidere nuovamente sul merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il 16/06/1982
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse d pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (a pag. 6 in cui si dà preciso atto che l dichiarazioni di COGNOME spiegano la fase antecedente al delitto e sono state confermate da altre prove) e il secondo motivo esclude il dolo in termini apodittici a fronte di precisa motivazione contenuta a pag. 7;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.