Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16886 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/02/1969
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
considerato che i tre motivi sono manifestamente infondati o non consentiti
per le seguenti ragioni:
– il primo, che ipotizza una nullità da mancato avviso ex art. 545 bis cod. proc.
pen., è manifestamente infondato perché non è stata formulata alcuna richiesta nelle conclusioni scritte in vista dell’udienza 23/1/24, come pure ritenuto
necessario dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 33027 del
10/05/2023, NOME, Rv. 285090 – 01, Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep.
2024, COGNOME, Rv. 285630 – 01), sicché la Corte d’appello non era tenuta a pronunziare d’ufficio (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto,
Rv. 287460 – 01);
– il secondo motivo è meramente ipotetico, formulando una ipotesi alternativa
(la fabbricazione della mercanzia da parte dell’indagato) del tutto priva di concretezza e riscontro;
il terzo motivo (sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.) non è consentito, dato che verte su valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede ogni qual volta si esprima (come nel caso di specie) in una valutazione non manifestamente illogica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Cjnsiglier / e Estensore GLYPH
La Presidente