Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non Si Rigiudicano i Fatti
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove riesaminare le prove, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Questa regola è emersa chiaramente in un’ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannato in appello per aver agito come amministratore di fatto. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ruolo di Amministratore di Fatto
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un soggetto per il suo ruolo di amministratore di fatto. La condanna si fondava su un quadro probatorio solido e convergente. Gli elementi a carico dell’imputato includevano:
* Dichiarazioni testimoniali: Diverse testimonianze coerenti che indicavano l’imputato come la figura che prendeva le decisioni e gestiva l’attività.
* Prove documentali: I contenuti di un Processo Verbale di Constatazione (PVC), verosimilmente redatto a seguito di un’ispezione fiscale o amministrativa, fornivano ulteriori dati a supporto dell’accusa.
* Ricostruzioni induttive: L’insieme degli elementi disponibili permetteva di dedurre logicamente il suo ruolo direttivo, nonostante l’assenza di una carica formale.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La difesa ha tentato di contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, chiedendo di fatto alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura dei dati processuali.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, si concentra esclusivamente su:
1. Violazioni di legge: Controllare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche.
2. Vizi logici della motivazione: Verificare se il ragionamento seguito nella sentenza sia coerente, non contraddittorio e logicamente solido.
Il tentativo di mettere in discussione cosa le prove dimostrino, anziché come siano state valutate, costituisce una richiesta di rivalutazione del merito, che esula dalle competenze della Corte. Inoltre, i motivi di appello richiamati nel ricorso sono stati ritenuti generici e non adeguatamente argomentati nella loro presunta decisività.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che la sentenza della Corte d’Appello era ben strutturata, coerente e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano correttamente affrontato le censure della difesa, basando la loro decisione su un compendio motivazionale ampio che teneva conto di tutte le prove disponibili, valorizzandole in un quadro complessivo e non in modo frammentario. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, si allineava a consolidati orientamenti di legittimità. Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente non erano in grado di superare la solidità della decisione precedente, apparendo meramente come un tentativo di riaprire una discussione fattuale già conclusa nei precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, la decisione diventa definitiva. Questo caso serve come un importante promemoria: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per contestare i fatti, ma uno strumento per garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Affinché un ricorso abbia successo, deve evidenziare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza, non semplicemente proporre una lettura alternativa delle prove.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge. I motivi del ricorso sono stati inoltre ritenuti generici.
Su quali prove si basava la condanna confermata dalla Corte?
La condanna si basava su un insieme di prove convergenti, tra cui dichiarazioni testimoniali concordanti, i contenuti di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) e altre ricostruzioni logiche che, nel loro complesso, dimostravano il ruolo del ricorrente come amministratore di fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NOME COGNOME nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 21/05/1962
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso propostc nell’interesse di COGNOME COGNOME il cui difensore ha presentato memoria, e inammissibile apparendo rivalutativo di dati e di censure peraltro correttamente affrontate con la sentenza impugnata, coerente nella esposizione e valutazione dei dati e come tale priva di vizi logici, nonchè ispirata a consolidati e chiari orientamenti di legittimità non superabili dalle deduzioni del E-440 ricorrente. C12 trascuraEl un comoendio motivazionale che oltre a citare convergenti dichiarazioni di COGNOME -ina e del marito f . COGNOME ampio richiamo ai contenuti, congrui, articolati e coerenti, del PVC, in cui si rappresentano plurimi dati, non considerati dal ricorrente, convergenti anche essi nella ricostruzione del suo ruolo di amministratore di fatto. Corretta è anche la valorizzazione, nel contesto motivazionale di cui sopra, di dati oggetto di ricostruzioni induttive, valorizzate non separatamente ma nel quadro complessivo degli elementi disponibili, e motivatarnente. Inammissibile è poi la lamentela di mancato esame di motivi di si, 4 , ‘”e gravame genericamente richiamati e non spiegati nella loro decisività.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dehe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28.02.2025