Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e di sostanza. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: non basta ripetere le proprie ragioni per ottenere una revisione della sentenza. Il ricorso inammissibile è una conseguenza diretta di un approccio superficiale, come dimostra il caso che analizzeremo. Vediamo perché la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali motivi di doglianza:
1. La presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato.
2. Il mancato riconoscimento della forma tentata del reato, anziché di quella consumata.
In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato i fatti e applicato la legge, ritenendo che la loro ricostruzione fosse viziata e che, al più, si dovesse parlare di un tentativo di reato.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè, non ha stabilito se il reato fosse effettivamente configurato o se fosse solo tentato), ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa dell’atto di impugnazione.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano “consentiti”, in quanto si limitavano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Il ricorso, quindi, è stato giudicato come una mera ripetizione di argomenti già noti, privo di quella necessaria critica specifica rivolta alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La sua funzione non è quella di ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
Perché un ricorso sia ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si contesta. L’appellante deve spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico, evidenziando vizi specifici. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che le pagine 2 e 3 della sentenza d’appello spiegavano in modo esauriente perché sussistessero sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
Il ricorrente, invece di confrontarsi con queste argomentazioni e smontarle, si è limitato a ignorarle, ripetendo le proprie tesi. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre una lezione importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione:
1. Non è un terzo grado di giudizio: La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la legittimità della decisione precedente.
2. Necessità di una critica specifica: Il ricorso deve analizzare nel dettaglio la motivazione della sentenza impugnata e individuare con precisione dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe commesso un errore di diritto o un vizio logico.
3. La ripetitività è controproducente: Limitarsi a riproporre gli stessi motivi già respinti in appello porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
4. Conseguenze economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Di fatto, un appello mal formulato aggrava la posizione economica del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non conteneva una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di appello, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente.
Quali erano i motivi del ricorso originale?
I motivi contestavano la motivazione della sentenza riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento della forma tentata del reato stesso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli ed al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, non sono consentiti in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, le pagine 2 e 3 della sentenza di secondo grado, dove è ben evidenziato come nel caso di specie debbano ritenersi configurati sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore