Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e ben argomentati. Un recente caso dimostra come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza in esame chiarisce i criteri di ammissibilità e le ragioni per cui la Corte rigetta un ricorso basato su censure generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ribaltare la precedente affermazione di responsabilità penale a suo carico. L’oggetto del contendere si basava su una rivalutazione sia della responsabilità per il reato contestato sia della sussistenza dell’elemento psicologico.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha avuto due conseguenze dirette e immediate per il proponente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte, di fatto, non è entrata nel merito della questione, fermando il processo al vaglio preliminare di ammissibilità a causa delle carenze strutturali dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La ragione principale dietro la decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. La Corte ha rilevato che le censure erano meramente “generiche” e “riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva elementi di critica nuovi e specifici contro la sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse difese già presentate e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. I giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse già logicamente e correttamente motivato sia sulla responsabilità penale sia sull’elemento psicologico del reato, considerando irrilevanti le giustificazioni fornite per l’allontanamento dal domicilio coatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche questioni di fatto. È, invece, un giudizio di legittimità, dove si possono contestare solo specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione palesi. Presentare un ricorso generico e ripetitivo è una strategia destinata al fallimento, che espone il ricorrente non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. La pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi, fondati su critiche puntuali e pertinenti alla sentenza che si intende contestare.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre nuovi e specifici argomenti giuridici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte ha riesaminato le motivazioni dell’imputato per essersi allontanato dal domicilio coatto?
No, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, ritenendo irrilevanti i motivi dell’allontanamento ai fini della sussistenza del reato e del relativo elemento psicologico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito sia alla sussistenza dell’elemento psicologico, in rapporto all’irrilevanza dei motivi di allontanamento dal domicilio coatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.