Ricorso Inammissibile: la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si può presentare un ricorso alla Corte di Cassazione? E quali sono i limiti? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un punto fondamentale: il ricorso per cassazione non è un’ulteriore istanza per discutere i fatti o l’entità della pena. Se l’atto di impugnazione non solleva questioni di pura legittimità, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Invece di contestare presunti errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi procedurali, la difesa ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione con un’unica richiesta: la modifica della pena inflitta, lamentandone l’eccessività e invocando l’applicazione del minimo edittale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso presentato inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’atto era, di fatto, un’impugnazione ‘di merito’, caratterizzata da una richiesta non consentita in sede di legittimità. La Corte Suprema non ha il potere di riesaminare i fatti o di valutare l’adeguatezza della pena, compiti che spettano esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 606 c.p.p.
La motivazione della decisione è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, esperibile solo per i motivi tassativamente elencati nell’articolo 606 del codice di procedura penale. Questi motivi, definiti ‘vizi di legittimità’, riguardano errori nell’applicazione della legge, vizi di motivazione o nullità procedurali. Non includono, invece, la possibilità di chiedere una semplice riconsiderazione della sanzione.
La Corte ha specificato che il ricorso era ‘assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore’, poiché conteneva richieste ‘di merito’ non consentite. È stato inoltre richiamato il ‘Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense’ del 2015, che fornisce regole redazionali per i ricorsi penali, evidenziando come anche queste non siano state rispettate. In sostanza, chiedere alla Cassazione di agire come un ‘giudice di terzo grado’ per ridurre la pena, senza denunciare uno specifico errore di diritto, snatura la funzione stessa della Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. Oltre a vedere respinta la propria istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o non conformi alle regole procedurali.
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione quale organo di nomofilachia, cioè custode della corretta interpretazione e applicazione della legge, e non quale giudice dei fatti. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare ricorsi tecnicamente ineccepibili, focalizzati esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile se chiedeva solo la riduzione della pena?
La richiesta di riduzione della pena è una questione di merito, non di legittimità. La Corte di Cassazione può pronunciarsi solo su errori di diritto (vizi di legittimità) elencati nell’art. 606 del codice di procedura penale, e non può riesaminare la congruità della sanzione decisa dai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un ricorso non è conforme al modello delineato dal legislatore?
Significa che il ricorso non rispetta la struttura e i contenuti previsti dalla legge. Invece di sollevare uno dei specifici vizi di legittimità previsti dall’art. 606 c.p.p., l’atto si limita a formulare richieste di merito, come la rivalutazione della pena, che esulano dalla competenza della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso è inammissibile attecigiandosi, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata non avendo la difesa evidenziato i vizi riconducibili al “catalogo” riportato dall’art. 606 cod. proc. pen. – da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta limitandosi a lamentare l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio invocando il minimo della pena; il ricorso è, in definitiva, assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste “di merito” non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, COGNOME, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l’altro in violazione del “Protocollo d’intesa tra Corte Cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consiglier -Estensore