Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione di Merito
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo presenti dei vizi di legittimità concreti e non si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già discusse nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, con le relative conseguenze per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto principale della doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente alcuni elementi fattuali a favore dell’imputata, insistendo per una riconsiderazione della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse una mera ‘replica’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La motivazione dei giudici di merito era stata considerata ‘sufficiente e non illogica’, poiché si fondava su elementi concreti, come i precedenti penali dell’imputata, ritenuti fattori ostativi al riconoscimento delle attenuanti. Secondo la Cassazione, questi elementi erano stati coerentemente valutati e rendevano recessivi gli ulteriori argomenti proposti dalla difesa. In sostanza, presentare nuovamente le stesse argomentazioni, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve essere mirato a specifici vizi di legittimità e non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche significative, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Ciò serve a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sollevava nuove questioni di legittimità, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo logico e sufficiente dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge.
Cosa significa che il ricorso è una ‘replica’ di censure già vagliate?
Significa che l’atto di impugnazione non ha evidenziato vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza precedente, ma ha semplicemente ripetuto argomentazioni di fatto che erano già state considerate e ritenute non meritevoli di accoglimento dai giudici d’appello.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6059  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;  COGNOME
4
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancat riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione imperniata su puntuale riferimento ai precedenti dell’imputata coerentemente ritenuti fattori ostativi al riconoscimento così da ritenere implicitamente assorbiti e recessivi gli ulteriori elementi fa indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il relativo giudizio di merito non censur in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘Cl!I ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.