Ricorso inammissibile in Cassazione: un’analisi pratica
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda processuale. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando e come un appello alla Cassazione può avere successo e quali errori evitare per non incorrere in una condanna alle spese e a una sanzione.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, lamentando presunte contraddittorietà e illogicità nella motivazione della sentenza di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione sperando in un ribaltamento della decisione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole.
I motivi del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha individuato due ragioni fondamentali che hanno reso il ricorso inammissibile. In primo luogo, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano tra quelli permessi in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano una violazione di legge o un vizio di motivazione nei ristretti limiti consentiti, ma miravano a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una rilettura alternativa dei fatti. Questo tipo di analisi è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riproposto in Cassazione.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Le presunte mancanze, contraddizioni o illogicità della motivazione della sentenza impugnata non erano evidenti né emergenti dal testo del provvedimento stesso. In altre parole, le critiche mosse dal ricorrente erano astratte e non trovavano un riscontro oggettivo nella decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Il ricorso, proponendo una ‘alternativa rilettura delle fonti probatorie’, tentava di trasformare la Corte in un giudice del fatto, snaturando la sua funzione. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non è riuscito a individuare ‘specifici travisamenti di emergenze processuali’, ovvero errori palesi e decisivi commessi dai giudici di merito nel valutare una prova, limitandosi a una critica generica non consentita.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico e giuridico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare vizi specifici previsti dalla legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a sanzioni economiche anche significative. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata che sappia valutare correttamente i presupposti per un’impugnazione di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto mirava a una nuova valutazione delle prove, e perché i motivi erano manifestamente infondati, dato che le presunte contraddizioni non emergevano dalla sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Ciò significa che non riesamina i fatti o le prove, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME, con cui si deduce apparentemente la contraddittorietà e illogicità della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.