Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Minacce
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che funge da filtro per garantire che la Corte di Cassazione si occupi solo di questioni di legittimità fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di un esame approfondito, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalle Minacce al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per minacce proferite da un individuo nei confronti di alcuni militari durante l’esercizio delle loro funzioni. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le espressioni usate non fossero una mera manifestazione di ostilità, ma vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria erano aggravate dal contesto e dai riferimenti a possibili azioni future dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Analisi del Ricorso Inammissibile Presentato alla Corte
Il tentativo di ribaltare la sentenza si è però scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di vizi che ne hanno compromesso la validità fin dall’inizio.
I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse caratterizzato da:
1. Genericità e manifesta infondatezza: I motivi addotti non erano specifici e apparivano chiaramente privi di fondamento giuridico.
2. Reiterazione delle censure: L’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
3. Mancato confronto con la sentenza impugnata: Il punto cruciale della decisione della Cassazione risiede nel fatto che la difesa non ha contestato la logica giuridica della motivazione della Corte d’Appello, ma ha semplicemente ribadito il proprio dissenso, proponendo una lettura alternativa e riduttiva dei fatti. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano fornito una ‘motivazione congrua’ per spiegare perché le azioni dell’imputato costituissero effettivamente minacce penalmente rilevanti. La serietà e la capacità intimidatoria delle parole non erano astratte, ma derivavano da ‘riferimenti a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa’, finalizzate a condizionare e turbare i militari nel loro operato. Ignorare questa analisi e limitarsi a ripetere la propria versione dei fatti rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico che dialoga criticamente con la sentenza che intende impugnare, evidenziandone vizi di legge o di motivazione. Non può essere una semplice riproposizione di tesi già vagliate e respinte. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma considerevole (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, preservando l’efficienza del sistema giudiziario.
Che cosa si intende per ricorso inammissibile?
Significa che un’impugnazione viene respinta da un giudice prima ancora di esaminarne il merito, perché non rispetta i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge, come nel caso di un motivo generico o meramente ripetitivo.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, manifestamente infondato e si limitava a ripetere le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4011 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/09/1983
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza (p. 2), laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell’agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell’esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all’attività in corso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.