Ricorso inammissibile: ecco perché la specificità è cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento delicato che richiede massima precisione tecnica. Un errore comune, come la mancanza di specificità dei motivi, può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze negative non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, ribadendo principi fondamentali per chi opera nel diritto.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello. L’appellante contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Il ricorso si basava su una serie di censure volte a criticare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione puramente processuale, senza entrare nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato.
I motivi alla base di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha individuato diverse ragioni, tutte riconducibili a un difetto di tecnica redazionale del ricorso, che lo hanno reso non meritevole di un esame nel merito. Vediamo nel dettaglio le criticità evidenziate.
1. Mancanza di concreta specificità
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la genericità delle censure. Il ricorso, secondo i giudici, era “privo di concreta specificità”. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, si limitava a criticare genericamente l’affermazione di responsabilità. Questo approccio non soddisfa i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone una chiara e puntuale enunciazione dei motivi di ricorso.
2. Tentativo di rivalutazione del merito
Un altro errore fatale è stato quello di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorso tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. È principio consolidato che la Corte di Cassazione sia giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
3. Mera riproduzione dei motivi d’appello
I giudici hanno inoltre rilevato che le doglianze presentate in Cassazione erano una “mera riproduzione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’appello. Un ricorso efficace deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza che si impugna, spiegando perché siano errate. Limitarsi a ripetere i vecchi argomenti, senza smontare il ragionamento del giudice d’appello, rende il ricorso sterile e, appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un approccio rigoroso e tecnico. Non è sufficiente essere convinti dell’innocenza del proprio assistito; è indispensabile tradurre questa convinzione in motivi di ricorso specifici, pertinenti e focalizzati su errori di diritto o vizi logici manifesti. Evitare di chiedere una terza valutazione del merito e confrontarsi analiticamente con la sentenza impugnata sono i passaggi chiave per superare il vaglio di ammissibilità. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità, tendeva a una nuova valutazione delle prove (non consentita in sede di legittimità) e si limitava a riprodurre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’appello, senza un’analisi critica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso non può mirare a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o nell’altro. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, basandosi sui fatti così come accertati dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2290 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il ricorso, con il quale si censura l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 2);
ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., i quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle
ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.