Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Spesso si crede che l’ultimo grado di giudizio sia un’ulteriore occasione per ridiscutere l’intera vicenda processuale, ma non è così. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti contestavano sia la valutazione della sua responsabilità penale sia il riconoscimento della recidiva. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici d’appello non avessero motivato adeguatamente la loro decisione.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha immediatamente rilevato una criticità fatale: il ricorso era una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già sollevati e puntualmente respinti nel giudizio d’appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Questo significa che, pur essendo formalmente presenti, non assolvevano alla loro funzione tipica: quella di muovere una critica argomentata e mirata contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione adeguata e logica sia sulla responsabilità dell’imputato, analizzando le testimonianze, sia sulla sua pericolosità sociale ai fini della recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già respinte, senza individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica, non può essere accolto. L’inammissibilità, in casi come questo, è una conseguenza diretta prevista dall’articolo 606, comma terzo, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, fungendo da deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando, tra le altre cause, si limita a ripetere i medesimi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa ripetere letteralmente gli stessi argomenti del precedente grado di giudizio. Questo comportamento rende il ricorso generico e non funzionale, poiché non attacca le specifiche ragioni logico-giuridiche della decisione che si intende contestare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un ricorso viziato. In questo caso, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2241 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni che fondano il giudizio di responsabilità del ricorrente a pagina 7 della sentenza impugnata ove sono state adeguatamente analizzati i contributi descrittivi forniti dai singoli testimoni, considerando fornendo spiegazione logica di come essi si compongano reciprocamente.
Osservato che anche il motivo sulla recidiva è reiterativo e manifestamente infondato stante la precisa motivazione della Corte sulla pericolosità, esposta a pagina 8 della sentenza;
Ritenuto pertanto che l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ro a, 12 dicembre 2023
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